Sez. L, Sentenza n. 10109 del 19/11/1996 (Rv. 500625 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI | Provvedimento giudiziario di sospensione del trasferimento - Eseguibilità in forma specifica - Esclusione - Conseguenze - Offerta da parte del lavoratore delle proprie prestazioni nel precedente luogo di lavoro - Legittimità - Onere preventivo del lavoratore di far determinare giudizialmente le modalità di esecuzione - Esclusione - Licenziamento del lavoratore per mancata ottemperanza all'ordine di trasferimento - Illegittimità.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - TRASFERIMENTI
Il principio per cui l'ordine di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro non è suscettibile di esecuzione in forma specifica può applicarsi anche nel caso di sospensione in via giudiziaria del provvedimento di trasferimento del lavoratore ad altra sede di lavoro, sussistendo pure in tale ipotesi la necessità di un comportamento attivo del datore di lavoro nell'ambito delle proprie competenze organizzative e funzionali, postoché egli può ottemperare all'ordine di reintegrazione assegnando il dipendente a mansioni diverse da quelle precedenti, purché ad esse equivalenti. Ne deriva che, ottenuta in via d'urgenza dal Pretore la sospensione del trasferimento, il lavoratore non è passibile di sanzioni disciplinari qualora, senza chiedere allo stesso Pretore la determinazione delle modalità di esecuzione del provvedimento di sospensione, ai sensi dell'art. 612 cod. proc. civ., offra al datore di lavoro le proprie prestazioni nella sede originaria, rifiutandosi di assumere servizio in quella nuova.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 612 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)