Sez. L, Sentenza n. 5492 del 12/10/1988 (Rv. 460094 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO A DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED A SCATTI DI ANZIANITÀ - SOSPENSIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESCRIZIONE - DEL DIRITTO A DIFFERENZE RETRIBUTIVE ED A SCATTI DI ANZIANITÀ - SOSPENSIONE IN COSTANZA DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONE.*
La cosiddetta tutela reale del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300) con l'Obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto il dipendente illegittimamente licenziato assicura una consistente stabilità del rapporto stesso e, quindi, lo sottrae al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. fino alla data della sua assunzione. Consegue che, all'infuori dell'indennità di fine rapporto il cui diritto sorgendo solo con la cessazione del rapporto è soggetto a prescrizione con decorrenza a partire unicamente da detto momento ai sensi dell'art. 2935 cod. civ., il diritto alle differenze retributive ed agli scatti di anzianità sono suscettibili di prescrizione per effetto del decorso del tempo in costanza del rapporto di lavoro ove questo sia assistito da stabilità. (Conf 2930/87, mass n 452042; (Conf 2431/87, mass n 451599; (Conf 688/85, mass n 438889; (Conf 1073/84, mass n 433229).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)