Sez. L, Sentenza n. 2930 del 25/03/1987 (Rv. 452042 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - INADEMPIMENTO - SANZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - RETRIBUZIONE PRESCRIZIONE - SOSPENSIONE NEL CORSO DEL RAPPORTO - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - OBBLIGO DI REINTEGRAZIONE DEL POSTO DI LAVORO DEL LAVORATORE ILLEGITTIMAMENTE LICENZIATO - INADEMPIMENTO - SANZIONI.*
La disciplina limitativa dei licenziamenti ex lege n. 604 del 15 luglio 1966 e la cosiddetta tutela reale del rapporto di lavoro, prevista dall'art. 18 dello statuto dei lavoratori (legge 20 maggio 1970 n. 300), con l'Obbligo del datore di lavoro di reintegrare nel posto il dipendente illegittimamente licenziato, assicurano una consistente stabilità del rapporto stesso, e, quindi, lo sottraggono al principio della sospensione della decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2948 n. 4 cod. civ. fino alla data della sua cessazione, tenendo conto che il suddetto Obbligo, in caso di inadempimento, se non è suscettibile di esecuzione in Forma specifica, vertendosi in tema di comportamenti incoercibili, resta adeguatamente sanzionato dal diritto del lavoratore non riassunto di percepire ugualmente la retribuzione. (Conf 2765/85, mass n 440542; (Conf 708/85, mass n 438915; (Conf 688/85, mass n 438889; (Conf 1073/84, mass n 433229).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 18 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)