diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 3604 del 12/06/1982 (Rv. 421568 - 01)

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL MEDICO CONNESSA ALL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-06-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/421568-01

LAVORO - LAVORO AUTONOMO - CONTRATTO D'OPERA - PROFESSIONI INTELLETTUALI - RESPONSABILITÀ - IN GENERE - RESPONSABILITÀ DEL MEDICO CONNESSA ALL'ESECUZIONE DI UN INTERVENTO CHIRURGICO - CONSENSO DEL PAZIENTE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*

In tema di responsabilità del medico connessa all'esecuzione di un intervento chirurgico, l'accertamento del consenso del paziente, essenziale per la liceità dell'atto operatorio, postula la precisa distinzione tra intervento di chirurgia estetica ed intervento operatorio a fini funzionali, al fine di stabilire se l'operazione in concreto eseguita sia diretta all'uno od all'altro tipo di intervento, conformemente alla richiesta dell'interessato, e se, nell'uno e nell'altro caso, quest'ultimo vi abbia acconsentito, dopo essere stato opportunamente informato dal chirurgo della effettiva portata dell'intervento, in relazione alla sua gravità, agli effetti conseguibili, alle inevitabili difficoltà, alle eventuali complicazioni ed ai prevedibili rischi coinvolgenti probabilità di esito infausto, così da poter decidere tra l'opportunità di procedere all'intervento, stante la ragionevole aspettativa di successo, e la necessità di ometterlo, in Mancanza di prevedibili vantaggi, esclusi in ogni caso dalla certezza di esiti infausti permanenti. (V 1773/81, mass n 412459; (V 1132/76, mass n 379812; (V 2439/75, mass n 376326).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)