Sez. 1, Sentenza n. 1963 del 24/02/1988 (Rv. 457858 - 01)
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - RITARDO - DIRITTO DELL'APPALTATORE AGLI INTERESSI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INADEMPIMENTI SOSTANZIALI ADDEBITABILI ALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - RITARDO - DIRITTO DELL'APPALTATORE AGLI INTERESSI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INADEMPIMENTI SOSTANZIALI ADDEBITABILI ALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
In tema d'appalto d'opera pubblica, e con riguardo al ritardo dell'amministrazione committente nel corrispondere il compenso dovuto per revisione dei prezzi, la speciale disciplina, dettata dagli artt. 35 e 36 del capitolo generale approvato con d.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, non trova applicazione ove si tratti di ritardo ascrivibile a colpa grave, per il quale il danno va determinato secondo le regole ordinarie (incluso il disposto dell'art. 1224 secondo comma cod. civ.). (Conf 2102/82, mass n 419969; (Conf 21/78, mass n 389304).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35, DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)