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Sez. 1, Sentenza n. 2102 del 06/04/1982 (Rv. 419969 - 01)

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - RITARDO - DIRITTO DELL'APPALTATORE AGLI INTERESSI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INADEMPIMENTI SOSTANZIALI ADDEBITABILI ALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419969-01

OPERE PUBBLICHE (APPALTO DI) - PREZZO - PAGAMENTO - ACCONTI - RITARDO - DIRITTO DELL'APPALTATORE AGLI INTERESSI - AMBITO DI APPLICAZIONE - INADEMPIMENTI SOSTANZIALI ADDEBITABILI ALL'AMMINISTRAZIONE APPALTANTE - OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO - RIVALUTAZIONE - NECESSITÀ.*

Le Disposizioni contenute nell'art. 35 del capitolato generale di appalto per le opere di Competenza del ministero dei lavori pubblici, approvato con d.P.R 16 luglio 1962 n. 1063, che riconoscono all'appaltatore il diritto agli interessi in varie misure e decorrenze nelle ipotesi di ritardati pagamenti degli acconti nel corso di esecuzioni dei lavori, non sono applicabili nel caso di inadempimenti sostanziali ad obblighi assunti da parte dell'amministrazione appaltante, per i quali, ove sia accertato che sono ad essa addebitabili, è dovuto il risarcimento dei danni secondo le regole ordinarie, compresi quelli dipendenti da svalutazione monetaria. (Conf 21/78 mass n 389304; (Conf 3089/73, mass n 366842).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., DPR 16/07/1962 num. 1063 art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)