diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21 del 04/01/1978 (Rv. 389304 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER FATTO DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - COMPUTABILITA.*
Stato
decisa il 1978-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389304-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER FATTO DEL COMMITTENTE - OBBLIGO DI INDENNIZZO NEI CONFRONTI DELL'APPALTATORE - NATURA - SVALUTAZIONE MONETARIA SOPRAVVENUTA - COMPUTABILITA.*

Il dovere del committente di indennizzare l'appaltatore delle conseguenze pregiudizievoli a lui derivanti da un'illegittima sospensione dei lavori configura obbligazione di risarcimento del danno per fatto illecito (contrattuale), e, pertanto, in quanto rivolta a reintegrare il patrimonio del creditore nella situazione economica preesistente al momento della produzione del danno, deve essere quantificato tenendo conto della svalutazione monetaria intercorsa dall'indicato momento fino al giorno della liquidazione giudiziale. (V 882/73, mass n 363213).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)