diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2165 del 08/07/1971 (Rv. 352924 - 01)

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE - EFFICACIA DI PIENA PROVA - CONDIZIONI - IRRILEVANZA DELLO SCOPO DELLA DICHIARAZIONE E DEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE POSSANO SCATURIRNE.*
Stato
decisa il 1971-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352924-01

PROVA CIVILE - CONFESSIONE - IN GENERE - GIUDIZIALE E STRAGIUDIZIALE - EFFICACIA DI PIENA PROVA - CONDIZIONI - IRRILEVANZA DELLO SCOPO DELLA DICHIARAZIONE E DEGLI EFFETTI GIURIDICI CHE POSSANO SCATURIRNE.*

Ai sensi del combinato disposto degli artt 2733 e 2735 cod civ, il riconoscimento di una delle parti della verita di un fatto o della esistenza di un rapporto giuridico, da cui possa risentirne conseguenze svantaggiose, relativa a diritti disponibili, anche se fatta, fuori del giudizio, all'altra parte, o a qualunque persona che, nei confronti del dichiarante, agisca nell'interesse della parte cui la dichiarazione e diretta, costituisce confessione con efficacia di prova piena a carico del confitente, indipendentemente dal fine per il quale la dichiarazione sia resa ed indipendentemente dalle conseguenze giuridiche che ne possano derivare. (V 1967'69, mass n 341146' 609'69, mass n 338831' 2927'68, mass n (335688).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2735, Cod. Civ. art. 2730, Cod. Civ. art. 2733

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)