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Sez. 5, Sentenza n. 4620 del 27/03/2003 (Rv. 561522 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE | Detrazioni dall'imposta - Successione in linea retta e a favore del coniuge - INVIM detraibile ex art. 26 del D.Lgs. n. 346 del 1990 - Misura - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2003-03-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561522-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI - IN GENERE

In tema di imposta sulle successioni, l'art. 26, comma primo, lett. a), del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346 (applicabile "ratione temporis", anteriormente all'abrogazione operata dall'art. 11 del D.L. n. 79 del 1997, convertito nella legge n. 140 del 1997), a norma del quale dall'imposta di successione va detratta l'INVIM liquidata in dipendenza dell'apertura della successione per ciascun immobile trasferito, fino a concorrenza della parte dell'imposta proporzionale al valore dell'immobile stesso, va interpretato nel senso che, in caso di successione in linea retta ed a favore del coniuge, l'importo dell'INVIM da detrarre è quello, ridotto al cinquanta per cento, effettivamente dovuto dagli eredi per effetto della disposizione agevolativa di cui al sesto comma dell'art. 25 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (comma aggiunto dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694). Tale disciplina non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost., atteso che, da un lato, attiene alla discrezionalità legislativa definire i meccanismi delle riduzioni fiscali e le modalità operative delle agevolazioni, e, dall'altro, l'astratta possibilità che l'erede non consegua alcun vantaggio in termini economici dalla riduzione dell'INVIM (nel caso in cui il tributo dovuto risulti inferiore all'imposta di successione) non comporta violazione del principio di eguaglianza, poiché configura un trattamento differenziato in relazione a circostanze di fatto diverse.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 26, DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST., Legge 22/12/1975 num. 694 art. 3, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)