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Sez. 6, Sentenza n. 4964 del 21/10/2014 Cc. (dep. 03/02/2015) Rv. 262362 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2014-10-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262362-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è suscettibile di reclamo o impugnazione.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)