Sez. 6, Sentenza n. 4964 del 21/10/2014 Cc. (dep. 03/02/2015) Rv. 262362 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 - Impugnabilità - Esclusione.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE
In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non è suscettibile di reclamo o impugnazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)