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Sez. 1, Sentenza n. 28644 del 05/04/2017 Cc. (dep. 08/06/2017) Rv. 270275 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE | Provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011 - Impugnabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2017-04-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270275-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - APPARTENENTI AD ASSOCIAZIONI MAFIOSE

In materia di prevenzione, il provvedimento di revoca dell'amministratore giudiziario, assunto ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. n. 159 del 2011, non è suscettibile di reclamo o impugnazione, anche ai sensi dell'art. 111 Cost., in quanto l'amministratore non vanta un diritto al mantenimento di un incarico di matrice pubblicistica, ma basato su una consistente componente fiduciaria finalizzata al primario interesse al corretto svolgimento della procedura di sequestro e confisca.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 35, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Costituzione art. 111

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)