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Sez. 3, Sentenza n. 2313 del 10/03/1994 (Rv. 485633 - 01)

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere | Intrapresa dal danneggiato nei confronti del proprietario del veicolo e del suo assicuratore - Chiamata in garanzia da parte di questi ultimi nei confronti dell'impresa designata - Preventivo invio della richiesta di risarcimento ex art. 22 della legge n. 990 del 1969 - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1994-03-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485633-01

Assicurazione - Veicoli (circolazione, assicurazione obbligatoria) - Risarcimento del danno - Azione per il risarcimento dei danni - In genere

In tema di risarcimento dei danni da sinistro stradale, la chiamata in garanzia formulata dal proprietario del veicolo e dal suo assicuratore, convenuti dal danneggiato, nei confronti dell'impresa designata alla gestione del fondo per le vittime della strada, non è soggetta alla condizione di proponibilità di cui all'art. 22 della legge n. 990 del 1969, essendo l'ivi previsto invio preventivo di lettera raccomandata, contenente la richiesta di risarcimento, adempimento imposto soltanto al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 106, Legge 24/12/1969 num. 990 art. 22 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)