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Sez. L, Sentenza n. 2410 del 26/02/1992 (Rv. 475967 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Diritti del prestatore di lavoro | Disciplina dell'impresa cessionaria - Efficacia retroattiva per il dipendente dell'impresa cedente - Esclusione - Vantaggi attribuiti per un fatto anteriore al trasferimento ai lavoratori dell'impresa cessionaria - Spettanza al nuovo dipendente - Inammissibilità - Diritto di tale lavoratore a mantenere l'anzianità conseguita ed il trattamento anche di carriera presso l'impresa cedente - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475967-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Trasferimento d'azienda - Diritti del prestatore di lavoro

In ipotesi di trasferimento di azienda, l'applicabilità al dipendente della impresa cedente della normativa contrattuale dell'impresa cessionaria non comporta che tale disciplina abbia efficacia retroattiva e che al nuovo dipendente spettino anche tutti quei vantaggi (premi o retribuzioni maggiori) attribuiti, per un fatto verificatosi in anni anteriori al trasferimento, ai lavoratori dell'impresa cessionaria aventi la stessa anzianità, fermo peraltro il diritto del detto lavoratore - norma dell'art. 2112, primo comma, cod.civ. sia nel testo originario che (a maggior ragione) nel testo modificato dall'art. 47 della legge n. 428 del 1990 - a mantenere l'anzianità conseguita presso l'impresa cedente e, con essa, un trattamento, non solo economico ma anche di carriera, non inferiore a quello dei colleghi (con pari anzianità e qualifica) dell'impresa cessionaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 29/12/1990 num. 428 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)