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Sez. L, Sentenza n. 8941 del 19/06/2002 (Rv. 555187 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA | Designazione da parte della Corte di cassazione - Competenza funzionale - Immodificabilità - Sopravvenienza di norme modificatrici della competenza - Ininfluenza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2002-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/555187-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - COMPETENZA

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, la competenza per il giudizio di rinvio dopo la cassazione delle sentenze emesse dal tribunale in grado di appello contro le sentenze del pretore appartiene alla Corte di appello; tuttavia, la designazione del giudice di rinvio contenuta nella sentenza di cassazione, ai sensi dell'art. 383 cod. proc. Civ., determina una competenza del giudice designato che non è suscettibile di successive contestazioni, neanche in relazione alla sopravvenienza di norme che modifichino i criteri di competenza (Nella specie, una precedente sentenza della S.C., che, successivamente alla entrata in vigore del D.Lgs. n. 51 del 1998, aveva cassato la decisione del Tribunale di Lecce, aveva designato il medesimo Tribunale quale giudice di rinvio).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 393, Cod. Proc. Civ. art. 394, Decreto Legisl. 18/02/1998 num. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)