Sez. 1 - , Sentenza n. 13993 del 27/03/2020 Cc. (dep. 07/05/2020) Rv. 278822 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Affidamento in prova al servizio sociale - Successiva collaborazione con la giustizia ed ammissione al programma di protezione - Revoca del beneficio - Competenza - Giudice di sorveglianza di Roma - Ragioni.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
In tema di misure alternative alla detenzione, la competenza a provvedere sulla revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato che, successivamente alla concessione del beneficio, abbia iniziato a collaborare con la giustizia e sia stato ammesso a speciale programma di protezione, appartiene al tribunale di sorveglianza di Roma, a prescindere dal momento in cui sia instaurato il procedimento di revoca, trattandosi di competenza funzionale inderogabile, prevista dall'art. 16-nonies, comma 8, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, in deroga alle regole generali stabilite dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST., Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)