Sez. L, Sentenza n. 2729 del 17/04/1986 (Rv. 445775 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUIRE UN LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DECESSO DI QUEST'ULTIMO NEL CORSO DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - ASSUNZIONE A TERMINE PER SOSTITUIRE UN LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DECESSO DI QUEST'ULTIMO NEL CORSO DEL RAPPORTO A TEMPO DETERMINATO - IRRILEVANZA.*
Con riguardo all'ipotesi in cui un lavoratore - assunto a termine per sostituire un lavoratore assente per malattia - sia trattenuto in servizio anche dopo che "medio tempore" il lavoratore sostituito sia deceduto, il rapporto di lavoro non si converte in rapporto a tempo indeterminato bensì resta soggetto alla naturale, successiva scadenza del termine stabilito. Infatti, una volta integrati alla origine i presupposti di legittimità della clausola del contratto di lavoro con cui venga apposto un termine di durata al rapporto, lo svolgimento del rapporto stesso è soggetto - quanto alla sua durata - unicamente al disposto della clausola suddetta, senza che rilevi in alcun modo la circostanza che, dopo la stipulazione del contratto ma prima della prevista scadenza del termine, sia venuto meno il diritto del lavoratore sostituito alla conservazione del posto di lavoro. (V 1675/84, mass n 433733; (V 5783/80, mass n 409570).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 com. 2 lett. B
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)