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Sez. 2, Sentenza n. 6143 del 05/07/1996 (Rv. 498378 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Obbligo di astensione - Inosservanza - Omessa tempestiva ricusazione - Nullità della sentenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1996-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498378-01

PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE

In difetto di tempestiva ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi, nell'ipotesi prevista dall'art. 51 n. 4 cod. proc. civ., non comporta la nullità della sentenza e non può essere dedotta in sede di impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)