Sez. 3, Sentenza n. 5072 del 25/05/1999 (Rv. 526642 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE | Violazione dell'obbligo di astensione del giudice di cui al n. 4 dell'art. 61 cod.proc.civ. - Omessa ricusazione - Nullità della sentenza - Esclusione - Deduzione come motivo di impugnazione della violazione - Possibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - RICUSAZIONE E ASTENSIONE - IN GENERE
In mancanza di formulazione di istanza di ricusazione, la violazione da parte del giudice dell'obbligo di astenersi per avere conosciuto della causa in un precedente grado del processo non determina alcuna nullità della sentenza e non è pertanto deducibile come motivo di impugnazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 51 n. 4 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 52 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)