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Sez. L, Sentenza n. 10993 del 21/12/1994 (Rv. 489334 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche - Versamento - All'INPS anziché all'ENPALS - Obbligatorietà - Pregressa estensione dell'assicurazione presso l'ENPALS anche contro le malattie - Beneficiari - Lavoratori iscritti a tale Ente - Erogazione delle prestazioni da parte dell'INPS subentrato all'ENPALS - Innovazione dal 1 gennaio 1980.
Stato
decisa il 1994-12-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489334-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI

I contributi per l'erogazione delle prestazioni economiche di malattia ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori delle agenzie ippiche devono essere pagati all'INPS, essendo da escludere che l'iscrizione all'ENPALS di tali lavoratori ai sensi dell'art. 3 n. 21 del D.L.C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (quale risultante dal D.P.R. 22 luglio 1986 n. 1006) riguardasse una copertura previdenziale non estesa all'assicurazione contro le malattie ed essendo l'INPS subentrato all'ENPALS, dall' 1 gennaio 1980, quanto all'erogazione delle prestazioni predette.

Riferimenti normativi: Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3, Legge 29/11/1952 num. 2388 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)