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Sez. L, Sentenza n. 6394 del 14/07/1997 (Rv. 505955 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi - Versamento all'I.N.P.S. subentrato all'E.N.P.A.L.S. - Limiti - Periodo precedente al 1 gennaio 1984 - Versamento al Servizio Sanitario Nazionale.
Stato
decisa il 1997-07-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/505955-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI

I contributi relativi all'erogazione delle prestazioni economiche, per malattia, ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi (cosiddetti sportellisti) devono essere pagati all'I.N.P.S. a decorrere dal 1 gennaio 1984, ai sensi del d.P.R. 1 agosto 1983 n. 669, in quanto subentrato al soppresso E.N.P.A.L.S., mentre per il periodo precedente, e cioè dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 883, e fino al 31 dicembre 1983, i predetti contributi non possono essere pretesi e riscossi dall'I.N.P.S., in quanto dovevano essere versati al Servizio Sanitario Nazionale.

Riferimenti normativi: DPR 01/08/1983 num. 669, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)