Sez. L, Sentenza n. 10210 del 27/09/1995 (Rv. 494116 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI | Dei prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi - Versamento all' I.N.P.S. subentrato all' E.N.P.A.L.S. - Periodo precedente all'1 gennaio 1984 - Versamento al Servizio Sanitario Nazionale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LE MALATTIE - PRESTAZIONI - CONTRIBUTI
Con riferimento ai prestatori d'opera addetti ai totalizzatori degli ippodromi, a partire dal 1 gennaio 1984, data di entrata in vigore del d.P.R. 1 agosto 1983 n. 669, i contributi per l'erogazione delle prestazioni economiche concernenti la malattia devono essere versati all'I.N.P.S., in quanto subentrato al disciolto E.N.P.A.L.S., mentre per il periodo precedente, e cioè dall'entrata in vigore della legge 23 dicembre 1978 n. 833 al 31 dicembre 1983, i predetti contributi dovevano essere versati al Servizio Sanitario Nazionale.
Riferimenti normativi: DPR 01/08/1983 num. 669, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 63 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 74, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 76 CORTE COST., Decr. Leg. Capo Provv. Stato 16/07/1947 num. 708 CORTE COST., Legge 29/11/1952 num. 2398
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)