diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 2212 del 04/02/2016 (Rv. 638724 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO | Indennità d'incasso contrattualmente prevista per la normale attività di maneggio di denaro - Responsabilità intrinseca per errore contabile - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2016-02-04
Alla data
2026-11-06
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/638724-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITÀ - DI PRESENZA E DI MANEGGIO DI DANARO

Ai fini del diritto all'indennità di maneggio denaro, la responsabilità per errore, anche finanziaria, è implicita nelle attività di cui l'incasso costituisce la prestazione normale o prevalente, derivando la stessa dall'art. 2104 c.c. che obbliga il dipendente alla diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva riconosciuto la suddetta indennità, a prescindere ad ogni ulteriore accertamento, a dipendenti che svolgevano in via ordinaria mansioni di cassiere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2104

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)