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Sez. 2, Sentenza n. 12708 del 27/11/1992 (Rv. 479757 - 01)

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione) | Condizione sospensiva (o risolutiva) nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Configurabilità - Requisiti - Rinunzia - Ammissibilità.
Stato
decisa il 1992-11-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479757-01

Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Requisiti accidentali - Condizione - In genere (nozione, distinzione)

Le parti, nella loro autonomia contrattuale, possono pattuire una condizione sospensiva (o risolutiva) nell'interesse esclusivo di uno soltanto dei contraenti ed a tal fine occorre una espressa clausola contrattuale che ne disponga, o quantomeno, un insieme di elementi che siano idonei ad indurre il convincimento che si tratti di una condizione alla quale l'altra parte non abbia alcun interesse. Ne consegue che la parte contraente nel cui interesse è posta la condizione ha la facoltà di rinunziarvi sia prima che dopo l'avveramento od il non avveramento di essa, senza che la controparte possa comunque ostacolarne la volontà.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)