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Sez. 2, Sentenza n. 17059 del 05/08/2011 (Rv. 618936 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE) | Condizione sospensiva o risolutiva nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti - Ammissibilità - Effetti - Rinunciabilità - Fattispecie in tema di vendita.
Stato
decisa il 2011-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/618936-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONE)

Nell'ambito dell'autonomia privata, le parti possono apporre al contratto una condizione sospensiva o risolutiva convenuta nell'interesse esclusivo di uno solo dei contraenti, il quale resta, di conseguenza, libero di avvalersene o di rinunciarvi, sia prima che dopo il non avveramento della stessa, senza possibilità per la controparte di ostacolarne la volontà. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito che aveva interpretato i due atti di vendita, oggetto di lite, nel senso che l'acquirente fosse il solo soggetto interessato a far valere l'eventuale mancato avveramento delle apposte condizioni sospensive, relative alla sdemanializzazione ed all'accatastamento dei beni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)