Sez. 4, Sentenza n. 4858 del 04/12/2003 Ud. (dep. 06/02/2004) Rv. 229376 - 01
STUPEFACENTI - IN GENERE | Circostanza attenuante della collaborazione - Presupposti - Contributo collaborativo - Contenuto.
STUPEFACENTI - IN GENERE
Ai fini della concessione della circostanza attenuante della collaborazione prevista dall'art. 73, comma settimo, del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, pur a fronte di un orientamento giurisprudenziale ormai teso a ridimensionare la necessità di un rilevante contributo, è peraltro pacifico che non possa riconoscersi l'attenuante "de qua" nel caso di ammissioni o dichiarazione dell'imputato che hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata.
Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)