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Sez. 6, Sentenza n. 20799 del 02/03/2010 Ud. (dep. 03/06/2010) Rv. 247376 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante adi cui all'art. 73, comma settimo, d. P.R. n. 309 del 1990 - Condizioni di applicabilità - Indicazione.
Stato
decisa il 2010-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/247376-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di reati concernenti sostanze stupefacenti, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73, comma settimo, del d.P.R. n. 309 del 1990, non è sufficiente la mera indicazione del nominativo di qualche complice, ma è necessario che la collaborazione prestata porti alla sottrazione di risorse rilevanti ed eviti la commissione di ulteriori attività delittuose.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)