Sez. L, Sentenza n. 9713 del 06/10/1997 (Rv. 508572 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Esame complessivo della singola clausola e delle clausole con la stessa coordinate - Necessità - Finalità della contrattazione collettiva di apprestare una disciplina completa dei rapporti di lavoro - Rilevanza - Fattispecie relativa a licenziamento per "persistente insufficiente rendimento" e alla valutabilità rispetto ad esso di comportamenti fraudolenti e simulatori non contestati.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione di una clausola di un contratto collettivo di diritto comune non può operarsi compiendo un esame parziale della stessa e tralasciando l'esame delle altre clausole con cui essa si integra, e vicendevolmente si completa, anche in relazione all'esigenza della contrattazione in questione di apprestare una disciplina completa della realtà lavorativa del settore che è chiamata a regolare. (Nella specie, le Ferrovie dello Stato S.p.A. avevano licenziato un operaio con la qualifica di commesso per persistente insufficiente rendimento ai sensi dell'art. 80 lett. h) del c.c.n.l. del contratto di categoria, previa contestazione della irregolarità e lesività del suo comportamento, nel quadro delle numerosissime assenze da lui compiute sia per malattia che per cure termali, congedi, riposi, assenze giustificate; con la sentenza impugnata era stata rigettata l'impugnativa proposta dal lavoratore, essendosi ritenuto, sulla base della esperita consulenza tecnica e delle modalità delle assenze, che si era in presenza di un comportamento assenteista privo di adeguato riscontro nelle reali condizioni di salute; la S.C. ha annullato con rinvio la pronuncia del giudice di merito, rilevando che questi, da un lato, non aveva correttamente interpretato la clausola citata, avendo tralasciato di collegarla a quelle disciplinanti le assenze per malattia e la simulazione della malattia, e, dall'altro, aveva posto a giustificazione del licenziamento un comportamento fraudolento e simulatorio a cui non era stato fatto riferimento in sede di contestazione disciplinare).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 2067, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)