Sez. U, Sentenza n. 5176 del 12/03/2004 (Rv. 571116 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE | Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Estensione a controversie di contenuto meramente patrimoniale - Ammissibilità - Limiti - Fattispecie relativa a domanda di risarcimento proposta da insegnante di scuola media statale in conseguenza del mancato passaggio di ruolo per periodo precedente al 30 giugno 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE
La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, in materia di pubblico impiego, si estende anche alle controversie aventi contenuto meramente patrimoniale ogni qual volta la pretesa dedotta in giudizio trovi titolo immediato e diretto nel rapporto di lavoro, nel senso che questo, considerato nella sua costituzione, nel suo svolgimento o nella sua estinzione, funzioni da momento genetico dei diritti azionati in giudizio. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato la giurisdizione del giudice amministrativo in relazione alla domanda di risarcimento proposta da un insegnante di scuola media statale per i danni conseguenti al mancato accoglimento dell'istanza di passaggio di ruolo per un periodo precedente al 30 giugno 1998).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)