Sez. 1, Sentenza n. 1381 del 08/02/2000 (Rv. 533602 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Indennità di espropriazione - Riduzione e maggiorazione previste dall'art. 16 del D. Lgs. n. 504 del 1992 - Natura - Deroghe e limiti alla disciplina dell'indennità - Conseguenze - Applicazione - Eccezione della parte interessata - Necessità.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Le disposizioni contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili, rispondono, nei loro diversi effetti, a contrapposti interessi delle due parti del procedimento ablatorio, per cui la richiesta d'applicazione può provenire solo da chi si avvantaggi di esse e abbia concreto interesse a farle valere, sia per il concreto contenuto delle dichiarazioni ICI che per l'entità delle imposte pagate; tali disposizioni sanciscono deroghe alla disciplina dell'indennità di esproprio in favore rispettivamente dell'espropriante e dell'espropriato e sono quindi un limite di essa; pertanto potranno applicarsi solo su eccezione della parte interessata.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)