Sez. 1, Sentenza n. 15960 del 18/07/2007 (Rv. 599128 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Azione revocatoria - Termine di prescrizione - Decorrenza - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In tema di liquidazione coatta amministrativa, l'art. 203 legge fall. é deputato a identificare il periodo sospetto per l'esercizio dell'azione revocatoria ma non anche a dettare il regime dell'esercizio di tale azione, del termine della prescrizione - rectius di decadenza, alla luce di quanto dispone l'art. 69 bis, introdotto dall'art. 55 d.lgs. n. 5/2006 inapplicabile alla specie "ratione temporis" - e della sua decorrenza. Ne consegue che il termine per l'esercizio dell'azione revocatoria - secondo la disciplina anteriforma - va desunto dalla legge generale (art. 2903 cod. civ.) e, poiché per l'esercizio dell'azione in parola sono indispensabili la nomina del liquidatore, e la dichiarazione giudiziale di insolvenza, per la identificazione del "dies a quo" del corso della prescrizione occorre far riferimento ai due eventi congiunti dell'accertamento giudiziale predetto e del provvedimento che ordina la liquidazione.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 203 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2903, Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)