Sez. L, Sentenza n. 2851 del 13/02/2004 (Rv. 570121 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE | Distinzione dalla sentenza - Decisione su questione pregiudiziale attinente al processo - Natura di sentenza - Sussistenza - Conseguenza - Ricorribilità in cassazione e sulle spese - Necessità - Fattispecie relativa a dichiarazione di improcedibilità per mancata comparizione dell'appellante.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - IN GENERE
Il provvedimento pronunciato in forma di ordinanza con il quale il giudice di appello (in controversia soggetta al rito del lavoro) dichiari l'improcedibilità dello stesso per la mancata comparizione dell'appellante, ha natura di sentenza, definendo una questione pregiudiziale attinente al processo, con conseguente ricorribilità in cassazione e obbligo della pronunzia sulle spese processuali a norma dell'art. 91 cod. proc. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 348, Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)