Sez. L, Sentenza n. 9288 del 02/09/1995 (Rv. 493890 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA | Ordinanza - Distinzione - Accertamento - Criteri - Qualificazione adottata dal giudice e conferma in sede di decisione definitiva della decisione intervenuta nel corso del procedimento - Irrilevanza.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - NON DEFINITIVA
Ai fini della qualificazione come ordinanza o come sentenza di un provvedimento del giudice civile, anche ai fini della sua impugnabilità, ove non si tratti di un provvedimento emesso da un giudice collegiale - nel qual caso l'esistenza della sola firma del presidente, che non risulti né espressamente né indirettamente anche come estensore, è utilmente valutabile ai fini della qualificazione del provvedimento come ordinanza - è necessario ricorrere al criterio del contenuto del provvedimento e verificarne la sussumibilità o meno in una delle fattispecie legali previste dall'art. 279 cod. proc. civ.; ne consegue che, attesa l'ammissibilità della pronuncia di sentenze non definitive anche nel rito del lavoro, il provvedimento con il quale, nell'ambito di tale processo, il giudice decida una questione pregiudiziale idonea a definire il giudizio, ai sensi dell'art. 279, secondo comma, n. 4) con riferimento al n. 2), deve essere necessariamente qualificato come sentenza, a nulla rilevando la diversa qualificazione adottata dal giudice né il fatto che la stessa questione sia stata nuovamente, ma nello stesso senso, decisa con la sentenza definitiva.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 279 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 131 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 134
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)