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Sez. 2, Sentenza n. 9222 del 04/05/2005 (Rv. 581276 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | In genere.
Stato
decisa il 2005-05-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/581276-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di infrazioni al codice della strada ed in tema di contestazione della violazione, la disciplina speciale di cui all'art. 200 c.s., derogando a quella generale dettata dall'art. 14 L. 689/1981, prevede che è legittima la contestazione successiva delle violazioni, semprechè siano indicati i motivi che hanno impedito la contestazione immediata, tra cui quelli enumerati a titolo esemplificativo dall'art. 384 del regolamento di esecuzione (d.P.R. 495/1992) e per l'appunto costituiti dall'impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato a velocità eccessiva e dall'accertamento della relativa violazione a mezzo di "autovelox". Infatti, il rilevamento dell'eccesso di velocità tramite apparecchiature elettroniche, consentendo la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero quando il veicolo sia già a distanza dal luogo di accertamento, configura un'ipotesi normativamente determinata di esonero dall'obbligo della contestazione immediata; peraltro, le scelte in ordine alle modalità di organizzazione del servizio di rilevazione ed accertamento delle violazioni non sono sindacabili da parte del giudice ordinario, poichè altrimenti si verificherebbe una inammissibile ingerenza nel "modus operandi" dell'Amministrazione.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 200, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)