diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 9924 del 28/04/2006 (Rv. 588960 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE | Violazione dei limiti di velocità - Rilevazione prima del passaggio del veicolo - Contestazione immediata - Necessità - Accertamento a mezzo di apparecchiatura elettronica tipo "velomatic" - Esonero dalla contestazione immediata - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588960-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - SANZIONI - IN GENERE

In materia di violazione delle norme sui limiti di velocità previste dal codice della strada, l'eccesso di velocità deve essere contestato immediatamente soltanto se verificato mediante strumenti che consentono la misurazione ad una congrua distanza prima del transito del veicolo davanti agli agenti, perchè l'utilizzazione di apparecchiature diverse, quali il "velomatic", rientra di per sè tra le ipotesi di esenzione da tale obbligo, e l'attestazione del loro impiego, contenuta nel verbale di accertamento, costituisce una valida ragione giustificatrice della mancanza di una contestazione immediata, nè sono sindacabili in sede giudiziaria le modalità di organizzazione del servizio di polizia stradale, come quelle relative al numero delle pattuglie operanti.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 142 CORTE COST., (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)