diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 24827 del 24/11/2005 (Rv. 585021 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE | Violazioni del codice della strada - Contestazione immediata - Disposizione generale dettata dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981 - Applicabilità - Esclusione - Disciplina speciale di cui agli artt. 200 e 201 cod. strada - Applicazione - Indicazione dei motivi ostativi alla contestazione immediata - Necessità.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585021-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - CONTESTAZIONE E NOTIFICAZIONE

La disposizione generale sulle sanzioni amministrative dettata dall'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n.689, secondo cui è priva di effetto estintivo dell'obbligazione sanzionatoria la mancata contestazione immediata della violazione qualora sia stata effettuata la tempestiva notifica del verbale di accertamento della stessa, non trova applicazione in ordine alle violazioni del codice della strada, per le quali gli artt. 200 e 201 del codice della strada stabiliscono una diversa disciplina speciale, onde è legittima la contestazione successiva delle sanzioni anzidette, effettuata mediante notifica del relativo verbale, semprechè quest'ultimo contenga la specifica indicazione dei motivi che hanno impedito la contestazione immediata (con la puntualizzazione che l'elenco di casi enumerati dall'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada ha valore solo esemplificativo, e non tassativo).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 201, Cod. Strada art. 202, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 14, (Reg. Esec. Cod. Strada art. 384), (Reg. Esec. Cod. Strada art. 385)

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)