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Sez. 1, Sentenza n. 8461 del 02/08/1995 (Rv. 493531 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ | Accertamento - Mezzi di prova ammissibili - Tassatività - Esclusione - Accertamento a mezzo "autovelox" - Ammissibilità - Modalità - Funzioni dello strumento utilizzabili come prova.
Stato
decisa il 1995-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493531-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDOTTA DEI VEICOLI - VELOCITÀ

In tema di violazione delle norme disciplinanti la circolazione stradale, l'elencazione dei mezzi di prova ammissibili per l'accertamento della velocità - contenuta nell'art. 103, dodicesimo comma, del codice della strada - non è tassativa e non esclude che esso possa essere fondato su altri mezzi di prova. Pertanto, ai fini dell'accertamento della velocità mediante lo strumento "autovelox", la fotografia del veicolo non costituisce l'unico mezzo di prova, la quale può essere conseguita mediante altre funzioni dello stesso strumento (nella specie, sul verbale d'accertamento dell'infrazione erano stati trascritti i dati emergenti dallo schermo dello strumento).

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 103 CORTE COST., Legge 15/06/1959 num. 393 art. 103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)