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Sez. 3, Sentenza n. 366 del 15/01/2002 (Rv. 551552 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Azione di "regresso" nei confronti del responsabile del sinistro - Natura - Applicazione al "regresso" della prescrizione biennale - Decorrenza - Fondamento.
Stato
decisa il 2002-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551552-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, previsto dall'art. 29 primo comma della legge 24 dicembre 1969 n. 990 nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nei casi contemplati dall'art.19 primo comma lett. a) e b) della legge stessa, è riconducibile nell'ambito della surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale, con decorrenza dall'esecuzione del pagamento al danneggiato.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)