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Sez. 3, Sentenza n. 9956 del 13/10/1997 (Rv. 508799 - 01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro - Natura - Surrogazione legale ex art. 1203 n. 5 cod. civ. - Configurabilità.
Stato
decisa il 1997-10-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/508799-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile inerente alla circolazione dei veicoli, il "regresso" dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno nei casi previsti dall'art. 19 primo comma lett. a) e b) della legge n. 990 del 1969, nei confronti del responsabile del sinistro, per il recupero dell'indennizzo pagato è riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203 n. 5 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203, Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)