Sez. 3, Sentenza n. 18446 del 17/09/2005 (Rv. 584971 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Impresa designata - Azione di "regresso" nei confronti del responsabile del danno - Natura - Surrogazione legale ex art. 1203, n. 5, cod. civ. - Configurabilità - Termine di prescrizione applicabile - Biennale - Sussistenza - Decorrenza - Fondamento.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE
In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, il diritto di regresso - previsto dall'art. 29, primo comma, della legge 24 dicembre 1969, n. 990 - dell'impresa designata, che abbia risarcito il danno, nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero di quanto pagato nei casi contemplati dall'art. 19, primo comma, lett. a) e b) della citata legge, è riconducibile alla surrogazione legale di cui all'art. 1203, n. 5), cod. civ., in quanto si traduce nell'attribuzione del medesimo diritto del danneggiato risarcito, cui subentra l'impresa nella medesima posizione sostanziale e processuale; pertanto, il diritto dell'impresa è soggetto alla prescrizione biennale (e non a quella ordinaria decennale), che decorre dal momento dell'esecuzione del pagamento al danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1203 n. 5, Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1917 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)