Sez. L, Sentenza n. 3629 del 11/04/1987 (Rv. 452572 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONI NON ANCORA LIQUIDATI E POSTI IN PAGAMENTO - ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - RATEI DI PENSIONI NON ANCORA LIQUIDATI E POSTI IN PAGAMENTO - ORDINARIA PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ.*
I ratei di pensione non ancora liquidati e posti in pagamento, in quanto oggetto di contestazione (ancorché in base ad una norma ostativa, solo in prosieguo dichiarata costituzionalmente illegittima), sono sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ., e non alla prescrizione breve speciale prevista dall'art. 19 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'istituto assicuratore abbia liquidato e posto in pagamento i ratei stessi, i quali non siano stati riscossi per inerzia dell'assicurato. (Conf 5526/86, mass n 448042; (Conf 2160/85, mass n 440038; (Conf 3216/84, mass n 435257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)