Sez. L, Sentenza n. 2160 del 27/03/1985 (Rv. 440038 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA RIATTIVAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ILLEGITTIMAMENTE REVOCATA - INDISPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - AI SUPERSTITI (IN PARTICOLARE) - RIVERSIBILITÀ - IN GENERE - PRESCRIZIONE - IN GENERE - DIRITTO ALLA RIATTIVAZIONE DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITÀ ILLEGITTIMAMENTE REVOCATA - INDISPONIBILITÀ - ESCLUSIONE - PRESCRIZIONE DECENNALE - APPLICABILITÀ - DECORRENZA.*
Il diritto alla riattivazione della pensione di reversibilità illegittimamente revocata dall'istituto assicuratore per il preteso venir meno di un requisito di legge, non rappresenta un diritto indisponibile ex art. 2934, secondo comma, cod. civ. e pertanto è normalmente soggetto a prescrizione, il cui termine non è quello (quinquennale) di cui all'art. 129 R.d.l. n. 1827 del 1935 (che trova applicazione esclusivamente ai crediti dell'assicurato per i ratei di pensione già liquidati e posti in pagamento, ma non riscossi) né è quello (egualmente quinquennale) di cui all'art. 2948 cod. civ. (che presuppone la liquidità ed esigibilità del credito), bensì è quello decennale previsto in generale dall'art. 2946 cod. civ. con decorrenza dalla relativa domanda in Sede amministrativa. (V 3216/84, mass n 435257; (V 6956/82, mass n 424617; (V 4422/82, mass n 422413; (V 2338/78, mass n 391736).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2934, Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)