Sez. L, Sentenza n. 3216 del 24/05/1984 (Rv. 435257 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - NON ANCORA LIQUIDATE E POSTE IN PAGAMENTO - ORDINARIA DECENNALE EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 19 DEL R.D. N. 1538 DEL 1920 - PRESUPPOSTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE RATE DI PENSIONE (INPS) - NON ANCORA LIQUIDATE E POSTE IN PAGAMENTO - ORDINARIA DECENNALE EX ART. 2946 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - PRESCRIZIONE BREVE EX ART. 19 DEL R.D. N. 1538 DEL 1920 - PRESUPPOSTI - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
I ratei di pensione non ancora liquidati e posti in pagamento, in quanto oggetto di contestazione (anche giudiziale) sono sottoposti all'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. e non alla prescrizione breve speciale prevista dall'art. 19 del R.d. 30 settembre 1920 n. 1538, applicabile esclusivamente nell'ipotesi in cui l'istituto assicuratore abbia liquidato e posto in pagamento i ratei stessi i quali non siano stati riscossi per inerzia dell'assicurato. (V 3516/83, mass n 428408; (V 2338/78, mass n 391736; (V 2249/77, mass n 385971).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Regio Decr. 30/09/1920 num. 1538 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)