Sez. L, Sentenza n. 2026 del 13/03/1990 (Rv. 465863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - TERMINE QUINQUENNALE E TERMINE DECENNALE - AMBITO RISPETTIVO DI APPLICAZIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DEI RATEI DI PENSIONE - TERMINE QUINQUENNALE E TERMINE DECENNALE - AMBITO RISPETTIVO DI APPLICAZIONE.*
A seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale (Corte cost. Sent. N. 283 del 1989) dell'art. 11 della legge n. 67 del 1988, nella parte in cui dispone che il termine quinquennale di prescrizione di cui all'art. 129 del R.d.l. n. 1827 del 1935 si applica alle rate di pensione "comunque non poste in pagamento", detto termine opera con esclusivo riguardo al caso di rate già liquidate e non riscosse, mentre, per quanto concerne il caso di rate non ancora liquidate (come quelle dovute a titolo di integrazione al minimo da corrispondere per effetto di sentenze della Corte costituzionale dichiarative dell'illegittimità di norme che stabilivano il divieto dell'integrazione stessa, in presenza di determinate ipotesi di cumulo di trattamento pensionistico), opera l'ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 cod. civ. (V 1899/88, mass n 457815; (V 3629/87, mass n 452572; (V 7482/86, mass n 449521).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2946 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2948 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 129, Legge 11/03/1988 num. 67 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)