Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza del 3 marzo 1982, causa 14/81
Epigrafe
Nella causa 14/81
Alpha Steel Ltd., con sede in Londra, 2 Raymond Buildings, Gray's Inn, con l'avvocato domiciliatario André Elvinger, del foro di Lussemburgo, 15, Côte d'Eich,
ricorrente,
contro
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico, sig. Michel van Ackere, assistito dal membro del servizio giuridico sig. Frank Benyon, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il sig. Oreste Montako, membro del servizio giuridico, edificio Jean Monnet, Plateau du Kirchberg,
convenuta,
causa avente ad oggetto l'annullamento di una decisione individuale della Commissione relativa alla fissazione di quote di produzione per alcuni prodotti siderurgici (art. 33 del Trattato CECA),
LA CORTE,
composta da: J. Mertens de Wilmars, presidente, G. Bosco, A. Touffait e O. Due, presidenti di Sezione, P. Pescatore, Mackenzie Stuart, A. O'Keeffe, T. Koopmans, U. Everling, A. Chloros e F. Grévisse, giudici,
avvocato generale: G. Reischl
cancelliere: P. Heim
ha pronunziato la seguente
SENTENZA › In fatto
paragrafo 1
Gli antefatti, il procedimento e gli argomenti delle parti si possono riassumere come segue:
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 1. Gli antefatti della causa
paragrafo 1
Con decisione 31 ottobre 1980 n. 2794/CECA la Commissione istituiva una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica (GU L 291, pag. 1).
paragrafo 2
Ai sensi dell'art. 2 della suddetta decisione, la Commissione fissa quote trimestrali di produzione per l'acciaio grezzo e per i quattro gruppi di prodotti laminati definiti nello stesso art. 2 ed, in modo più particolareggiato, nell'allegato I della decisione.
paragrafo 3
Ai sensi dell'art. 3 della suddetta decisione generale, la Commissione fissa le quote di produzione trimestrale «per ciascuna impresa» in base alle produzioni di riferimento di tale impresa, di cui all'art. 4, e mediante applicazione alle suddette produzioni di riferimento dei tassi di riduzione di cui all'art. 5.
paragrafo 4
L'art. 4 della decisione fissa, ai nn. 1 e 2, le regole generali per la determinazione delle produzioni di riferimento trimestrali sia per i prodotti laminati, sia per l'acciaio grezzo..Tale disposizione detta testualmente :
paragrafo 5
«1. Per ciascuno dei mesi del trimestre considerato, è preso in considerazione lo stesso mese durante il quale nel periodo luglio 1977 — giugno 1980 la somma della produzione dei quattro gruppi di prodotti laminati sia stata più alta. I tre mesi così prescelti, che non saranno necessariamente consecutivi, costituiscono il periodo di riferimento.
2. Le produzioni di riferimento sono uguali, per l'acciaio grezzo e per ciascuno dei quattro gruppi di prodotti laminati, alle rispettive produzioni realizzate durante il periodo di riferimento».
paragrafo 6
I nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4 disciplinano le ipotesi particolari in cui le produzioni di riferimento, e di conseguenza le quote, vengono aumentate. L'art. 4, n. 4, prevede l'adeguamento della produzione di riferimento di una impresa la quale, in seguito ad un programma di investimenti debitamente dichiarato e in merito al quale la Commissione non abbia espresso parere negativo, ha reso operativo successivamente al. 1o luglio 1980, un nuovo impianto che porti il totale, delle possibilità di produzione dei quattro gruppi di prodotti ad un livello che superi di almeno il 15 % il totale delle possibilità di produzione del 1979.
paragrafo 7
L'art. 4, n. 3, dispóne che la Commissione deve aumentare le produzioni di riferimento:
paragrafo 8
«se... durante il periodo luglio 1977 — giugno 1980 il tasso medio di utilizzo delle possibilità di produzione di un'impresa è inferiore di dieci o più punti in percentuale al tasso medio di utilizzo degli stessi impianti registrato presso le altre imprese della Comunità negli anni 1977, 1978 e 1979, la Commissione aumenterà le produzioni di riferimento per l'impresa suddetta fino a un livello corrispondente a un tasso di utilizzo di cinque punti in percentuale al di sotto del summenzionato tasso medio delle altre imprese :
se l'impresa ha partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione,
e
se il programma fissato per tale impresa era basato sull'anno 1974,
e
se nel corso di quest'ultimo anno gli impianti dell'impresa non erano stati messi in servizio o lo erano stati soltanto parzialmente».
paragrafo 9
L'art. 14 della decisione consente ad una impresa di rivolgersi alla Commissione qualora le limitazioni impostele implichino difficoltà particolarmente gravi. La Commissione può in tal caso modificare le disposizioni della decisione.
paragrafo 10
Con decisione 23 dicembre 1980 n. 3381/80/CECA (GU n.L 355 del 30 dicembre 1980, pag. 37), la Commissione fissava i tassi di riduzione per il primo trimestre del 1981.
paragrafo 11
Con decisione individuale del 19 dicembre 1980, notificata alla ricorrente con lettera ricevuta il 5 gennaio 1981, la Commissione fissava le quote di produzione della ricorrente per il primo trimestre del 1981.
paragrafo 12
La quota per i prodotti del gruppo I, cioè coils e nastri laminati a caldo su treni specializzati, veniva fissata a 74433 tonnellate, previa applicazione del tasso di riduzione del 27,73 % alla produzione di riferimento di 102993 tonnellate, e la quota per l'acciaio grezzo veniva fissata a 63236 tonnellate, previa applicazione del medesimo tasso di riduzione alla produzione di riferimento di 87500 tonnellate.
paragrafo 13
La decisione dichiarava altresì che la produzione di riferimento era stata adeguata ai sensi dell'art. 4 della decisione 2794/80.
paragrafo 14
Con lettera 19 gennaio 1981, stilata in inglese (allegato 4 del ricorso), la ricorrente proponeva alla Commissione domanda formale e motivata di riesame e di riattribuzione delle quote di produzione per il primo trimestre del 1981.
paragrafo 15
Con decisione 24 febbraio 1981, che modificava la decisione 19 dicembre 1980, la Commissione fissava la produzione di riferimento non adeguata a 63537 tonnellate per il gruppo I ed a 40153 per l'acciaio grezzo.
paragrafo 16
La Commissione accordava il beneficio di cui all'art. 14 della decisione 2794/80. Il tasso di riduzione veniva ridotto a 0, così che le quote corrispondono alla produzione di riferimento.
SENTENZA › In fatto › I — Gli antefatti e il procedimento › 2. Lo svolgimento del procedimento
paragrafo 1
Con ricorso 29 gennaio 1981, registrato nella cancelleria della Corte lo stesso giorno, la ricorrente ha chiesto l'annullamento della decisione individuale summenzionata. Il ricorso è basato, ai sensi dell'art. 33 del Trattato CECA sulla violazione del Trattato e delle norme relative alla sua applicazione, sulla violazione di forme essenziali e sullo sviamento di potere.
paragrafo 2
Nella memoria 5 marzo 1981, registrata nella cancelleria della Corte il giorno seguente, la Commissione dichiara che «la decisione impugnata è stata annullata e sostituita dalla decisione della Commissione 24 febbraio 1981, notificata alla ricorrente lo stesso giorno ed allegata alla presente memoria».
paragrafo 3
Essendo del parere che la decisione oggetto della causa ha cessato di esistere, la Commissione conclude per il non luogo a provvedere e si rimette alla Corte per la liquidazione delle spese, in conformità all'art. 69, § 5, del regolamento di procedura.
paragrafo 4
La ricorrente, con memoria di replica depositata il 9 aprile 1981, contesta la tesi della Commissione secondo cui non vi è luogo a provvedere.
paragrafo 5
Nella controreplica, depositata il 12 maggio 1981 la Commissione conferma le proprie conclusioni, ma esamina altresì, in via puramente subordinata, i mezzi dedotti dalla ricorrente, diversi da quelli già accettati dalla Commissione.
paragrafo 6
A richiesta della ricorrente, il Presidente della Corte la autorizzava a presentare una memoria di replica «nel merito», memoria depositata il 30 giugno 1981. La ricorrente chiedeva contemporaneamente che la presente causa venisse riunita a quella n. 111/81.
paragrafo 7
La Commissione, dopo essersi opposta alla domanda di riunione, rispondeva alla memoria di replica «nel merito» con memoria 4 agosto 1981.
paragrafo 8
Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha respinto la domanda di riunione ed ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.
SENTENZA › In fatto › II — Le conclusioni delle parti
paragrafo 1
Nel ricorso, la ricorrente conclude che la Corte voglia:
paragrafo 2
annullare la decisione 19 dicembre 1980 con cui la Commissione delle Comunità europee aveva fissato per la ricorrente le quote di produzione d'acciaio di cui alla decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/CECA, che stabilisce una disciplina di quote di produzione di acciaio per le imprese dell'industria siderurgica; condannare la Commissione alle spese di giudizio.
paragrafo 3
Nella replica, la ricorrente ha completato le proprie conclusioni chiedendo alla Corte di annullare la suddetta decisione del 19 dicembre 1980, nella versione del 24 febbraio 1981.
paragrafo 4
La Commissione conclude che la Corte voglia:
paragrafo 5
dichiarare il non luogo a provvedere,
decidere sulle spese in conformità dell'art. 69, § 5, del regolamento di procedura.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › A — Sulla questione se il ricorso sia divenuto privo di oggetto
paragrafo 1
La Commissione informa la Corte che la decisione impugnata è stata annullata e sostituita dalla decisione 24 febbraio 1981 e conclude chiedendo alla Corte di dichiarare il non luogo a provvedere, essendo venuto meno l'oggetto della causa.
paragrafo 2
La ricorrente contesta l'argomento della Commissione secondo cui la decisione 19 dicembre 1980 «ha cessato di esistere» e che pertanto «non vi è luogo a provvedere».
paragrafo 3
Infatti, a parte la questione se una autorità possa, dopo che è stato proposto ricorso dinanzi ad un organo giurisdizionale, «rettificare» la decisione, e non nel senso richiesto nel ricorso, ma in senso opposto, cioè quello di un aggravio, è comunque inammissibile che l'autorità la cui decisione à contestata si liberi del ricorso dichiarando, nella rettifica, che questa «annulla e sostituisce» la decisione impugnata.
paragrafo 4
In realtà l'unico elemento nuovo della pretesa «nuova decisione» è che essa contiene una motivazione che mancava completamente nella decisione individuale impugnata. Il ricorso non è diventato privo di oggetto, ma verte necessariamente sulla decisione impugnata nella versione modificata. In effetti la Commissione, lungi dal rinunciare alla propria decisione, la tiene ferma per quanto riguarda la principali censure contro di essa sollevate dal ricorso.
paragrafo 5
La Commissione si stupisce che la ricorrente contesti l'annullamento della decisione 19 dicembre 1980, quando chiedeva proprio tale annullamento, poiché la Commissione ha in tal modo ammesso uno dei mezzi della ricorrente e, quindi, l'illegittimità della decisione: motivazione carente o erronea.
paragrafo 6
La nuova decisione ha annullato e sostituito la precedente. Tale decisione è completamente nuova, non solo in quanto è motivata, ma anche per le disposizioni che applica, per l'entità delle produzioni di riferimento e per le quote attribuite. Pertanto non rimane in vigore alcun elemento della decisione precedente.
paragrafo 7
La Corte si.è già pronunciata sull'ammissibilità della revoca di una decisione che sia stata impugnata nelle cause 4/54, I.S.A. e/Alta Autorità, Race. 1954-1955, pag. 194, e 8/60 Meroni ed altri, Race. 1961, pagg. 199-211 ed ha riconosciuto che la revoca della decisione impugnata rende priva di oggetto l'impugnazione.
paragrafo 8
Anche se la nuova decisione riduceva le quote indicate nella decisione 19 dicembre 1980, la ricorrente non ha subito alcun danno, in quanto ha prodotto solo 3359 e, rispettivamente, 4162 tonnellate alla data del 1o marzo, e 5593 e 4162 tonnellate per l'intero primo trimestre del 1981.
paragrafo 9
Inoltre la ricorrente non ha impugnato la nuova decisione nel termine stabilito dall'art. 33 del Trattato.
paragrafo 10
Di conseguenza, la Commissione conferma la propria conclusione che non vi è luogo per la Corte di provvedere nella presente causa.
paragrafo 11
Nella replica sul merito, la ricorrente ribadisce il suddetto mezzo, sostenendo che le decisioni della Commissione non possono essere motivate a posteriori.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito
paragrafo 1
Sul primo mezzo relativo al difetto di motivazione o alla contraddittorietà di motivazione della sentenza impugnata
paragrafo 2
Secondo la ricorrente, i dati indicati dalla Commissione quale produzione di riferimento non corrispondono ai dati reali della produzione realizzata nei tre mesi di riferimento. Tali dati sono stati adeguati verso l'alto, ma non è stato possibile per la ricorrente determinare lei stessa, o apprendere dalla Commissione, in che modo sia stato effettuato il suddetto adeguamento.
paragrafo 3
Allo stato degli atti, la ricorrente si trova nell'assoluta impossibilità di stabilire su quale base e per quale motivo le quote siano state fissate.
paragrafo 4
La Commissione non contrasta questo mezzo.
paragrafo 5
Sul secondo mezzo relativo all'illegittimità della decisione 2794/80/CECA
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › a) Insufficiente motivazione e violazione degli artt. 58, n. 1, e 74 del Trattato CECA
paragrafo 1
La ricorrente eccepisce che dal testo stesso degli artt. 58, n. 1, e 74 del Trattato si desume che qualsiasi applicazione dell'art. 58 deve necessariamente comportare l'esame della «necessità dei provvedimenti di cui all'art. 74», e a tale esame deve seguire la decisione di applicare o di non applicare «per quanto necessario» l'art. 74.
paragrafo 2
In mancanza di qualsiasi accenno all' espletamento del suddetto esame e alla giustificazione della conclusione trattane, la motivazione dell'applicazione dell'art. 58 è insufficiente.
paragrafo 3
Poiché la «necessità» è indiscutibile, la mancata applicazione contestuale dei provvedimenti di cui all'art. 74 costituisce violazione delle due norme. Il potere discrezionale della Commissione è soggetto al controllo della Corte.
paragrafo 4
Secondo la Commissione mentre la motivazione dei provvedimenti adottati in forza dell'art. 74, Io comma, n. 3 deve fare menzione del sussistere delle condizioni di cui all'art. 58, questo non si richiama al sussistere delle condizioni dell'art. 74, e non era quindi necessario menzionare l'art. 74 nella motivazione - della decisione 2794/80/CECA, adottata ai sensi dell'art. 58.
paragrafo 5
La Commissione ricorda i provvedimenti da essa adottati in materia di importazioni da paesi non membri della Comunità, quali le disposizioni contro il «dumping», un sistema di controllo comunitario, e gli accordi con un certo numero di paesi terzi.
paragrafo 6
Essa sottolinea che la valutazione della «necessità» dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 74 è una scelta politica. La bontà della scelta effettuata dalla Commissione è dimostrata dalla riduzione delle importazioni. L'addebito mosso alla Commissione può rientrare solo in un ricorso per carenza.
paragrafo 7
La ricorrente replica che la Commissione non può applicare l'art. 58 senza esaminare la necessità di adottare i provvedimenti di cui all'art. 74: se non procede al suddetto esame viola l'art. 58; se non fa cenno nella decisione al fatto di aver proceduto al suddetto esame, viene meno all'obbligo di motivazione. L'obbligo di motivazione è considerato dalla Corte con tanto maggior rigore quanto più la valutazione della situazione è in parte descrezionale e sfugge quindi in parte al controllo giurisdizionale. L'obbligo sussiste nel caso di decisione negativa, come pure in quello di applicazione positiva. I chiarimenti forniti dalla Commissione nella memoria avrebbero dovuto costituire la motivazione della decisione.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › b) Violazione dell'art. 58, n. 2, del Trattato
paragrafo 1
Secondo la ricorrente, le quote non sono state fissate «equamente tenuto conto dei principi definiti agli artt. 2, 3 e 4 (del Trattato)» come dispone l'art. 58, n. 2: l'art. 4, n. 3, della decisione 2794/80/CECA, è infatti discriminatorio se non va applicato alle imprese i cui programmi volontari di produzione non potevano essere stabiliti in base all'esercizio 1974 in quanto create in epoca più recente (le così dette «nuove» imprese). Anche l'art. 14 fa una discriminazione tra le imprese vitali e le altre. Inoltre, la fissazione delle quote per tali imprese in base alla produzione effettiva nel periodo di riferimento, anziché in base alle capacità di produzione, comporta inevitabilmente una discriminazione.
paragrafo 2
La Commissione sostiene che la base considerata per la fissazione delle quote — le produzioni di riferimento per ciascuna impresa — è equa. Al sistema di base si aggiungono i nn. 3, 4 e 5 dell'art. 4, l'art. 5, n. 2, ultimo comma, e l'art. 14.
paragrafo 3
L'art. 4, n. 3, che contempla l'adeguamento della produzione di riferimento, era stato introdotto al fine di evitare la sperequazione che poteva derivare dal periodo di tre anni, considerato dall'art. 4, n. 1, a scapito solo di alcune imprese che avevano partecipato ai programmi volontari di consegne e che soddisfacevano altre condizioni specifiche.
paragrafo 4
Poiché la ricorrente, pur avendo preso parte a tali programmi, non soddisfa tutte le condizioni stabilite (il che è confermato nel primo punto della motivazione della decisione 24 febbraio 1981), non vi era motivo di concederle l'adeguamento ai sensi del suddetto n. 3. Ma da ciò non deriva alcuna discriminazione né delle «nuove» imprese, né di qualsiasi altra impresa che soddisfi le condizioni di tale comma, in quanto non vi è trattamento diverso di imprese che si trovino in condizioni simili. Il trattamento è diverso solo nella misura in cui le condizioni delle imprese sono diverse, il che è però del tutto giustificato.
paragrafo 5
L'art. 14 consente di attenuare i sacrifici sproporzionati che alcune imprese potevano subire dall'applicazione delle norme generali della decisione 2794/80. Tale disposizione non è per nulla discriminatoria, in quanto tutte le imprese che si trovano in difficoltà particolarmente gravi hanno la possibilità di ottenere un adeguamento delle quote. Se delle imprese non hanno tali difficoltà, ma restano «vitali», non vi è motivo per concedere loro un adeguamento in forza del suddetto articolo; ma, ancora una volta, l'esclusione delle facilitazioni ivi previste non costituisce un trattamento diverso di fattispecie simili, ma un trattamento diverso di fattispecie diverse.
paragrafo 6
La Commissione non condivide l'opinione secondo cui è discriminatorio basarsi sulla produzione effettiva, anziché sulla capacità di produzione.
paragrafo 7
Mentre la produzione costituisce un dato obiettivo, esatto e misurabile, la nozione di capacità è meno precisa ed adottarla come criterio può comportare ingiustizie rispetto al criterio della produzione effettiva.
paragrafo 8
Inoltre, calcolare le quote in base alla capacità delle imprese danneggerebbe inevitabilmente quelle che sfruttano la propria capacità ad un grado molto elevato grazie ad una gestione razionale e comporterebbe un vantaggio ingiustificato per quelle che funzionano a basso grado d'utilizzo.
paragrafo 9
Il n. 3 dell'art. 4 cerca di rimediare alla sperequazione a danno delle imprese che, avendo accettato di partecipare ai programmi volontari di limitazione delle consegne basati sulle consegne del 1974, non avevano ancora, in quell'anno, resi operativi i nuovi impianti.
paragrafo 10
Le «nuove» imprese, come la ricorrente, che non rientrano nell'art. 4, n. 3, possono però usufruire di altre disposizioni della decisione 2794/80/CECA dettate anch'esse dall'equità, quali l'art. 14. La ricorrente subiva un handicap diverso da quello considerato dall'art. 4, n. 3, cioè un grado di utilizzo della propria capacità tanto basso da comportare difficoltà particolarmente gravi ai sensi dell'art. 14. Ciò è stato ammesso nella decisione 24 febbraio 1981.
paragrafo 11
La ricorrente ribatte che la disciplina di quote impone alle imprese un sacrificio che consiste nello sfruttare solo in parte la loro capacità produttiva. Tale sacrificio deve essere equamente suddiviso in base alla capacità di produzione esistente.
paragrafo 12
L'argomento della Commissione secondo cui la capacità è un concetto impreciso che comporta notevoli difficoltà d'applicazione, non regge all'esame.
paragrafo 13
La Commissione aveva anch'essa usato tale concetto per i suoi programmi, quali i programmi preventivi trimestrali e l'applicazione del sistema di programmi volontari di riduzione alle imprese che non producevano nel. 1974. Il controllo della capacità produttiva non dovrebbe essere più difficile del controllo della produzione effettiva.
paragrafo 14
D'altra parte, non sono gli impianti moderni e gestiti efficacemente quelli che hanno lavorato ad alta capacità, ma gli impianti vetusti, con molto personale, sovvenzionati dai governi. Le suddette imprese, presentate dalla Commissione come le prime della classe, sono in realtà responsabili dell'aggravarsi della situazione nella siderurgia.
paragrafo 15
La ricorrente fa carico al sistema di riferimento di portare a sperequazioni, tra cui la più evidente è la penalizzazione delle imprese che sfruttavano ad un grado molto basso la loro capacità.
paragrafo 16
Il n. 3, dell'art. 4, avrebbe potuto ovviare a tali sperequazioni, ma poneva tre condizioni il cui scopo precipuo consisteva nel favorire alcune imprese per le quali le disposizioni erano letteralmente fatte su misura.
paragrafo 17
L'insieme delle condizioni presenta una lacuna particolarmente grave per le imprese che avevano progressivamente reso operativi nuovi impianti in epoca successiva al 1974, ma anteriore al 1o luglio 1978, che hanno pertanto un periodo di riferimento ridotto e che si vedono private della scelta del mese di produzione più elevata.
SENTENZA › In fatto › III — I mezzi e gli argomenti delle parti › B — Nel merito › c) Violazione dell'art. 14, 4o e 5o comma del Trattato e di principi generali del diritto, sviamento di potere
paragrafo 1
La ricorrente critica il fatto che l'agevolazione di cui all'art. 4, n. 3, dipenda dalla partecipazione dell'impresa ad un programma volontario di riduzione della produzione. Il che equivale ad attribuire ex post carattere obbligatorio a provvedimenti che obbligatori non erario e non potevano essere e viola altresì il principio «nulla poena sine lege».
paragrafo 2
La Commissione ribatte che il fatto di aver riservato detta agevolazione ad alcune imprese, vittime di una sperequazione, non costituisce una sanzione nei confronti di altre imprese. Non essendovi stata sanzione, non vi è stata violazione del principio nulla poena sine lege. La Commissione non vede come la suddetta disposizione violi il 4o e 5o comma dell'art. 14 del Trattato CECA.
paragrafo 3
La ricorrente replica che la violazione consiste nell'aver attribuito efficacia obbligatoria a provvedimenti che obbligatori non sono. Contrariamente ai principi generali secondo cui i pareri non sono vincolanti e gli atti che comportano una obbligazione giuridica devono essere adottati secondo forme precise, la Commissione ha trasformato ex post in decisioni obbligatorie e vincolanti atti non obbligatori, cioè il parere negativo (n. 3, dell'art. 4, della decisione 2794/80) e il programma di consegna (n. 3 del medesimo articolo).
paragrafo 4
Vi è violazione del principio dell'affidamento legittimo. L'amministrato non può aspettarsi che l'amministrazione stabilisca in un secondo momento sanzioni per
paragrafo 5
l'inosservanza di una disciplina emanata come non vincolante.
paragrafo 6
Sul terzo mezzo: nullità della decisione impugnata per'violazione della decisione 2794/80/CECA ed in particolare degli ara. 4, n. 3, e 14
paragrafo 7
La ricorrente assume che il n. 3, dell'art. 4, pone due condizioni contraddittorie ed incompatibili. Al fine di dare un senso a , tale comma, la fissazione del programma di consegna per il periodo luglio 1977 — giugno 1980 per le imprese i cui impianti non erano od erano solo in parte operativi va considerata come riferita al 1974, in rapporto alla situazione generale di quel settore dell'industria in detto anno. La Commissione non può quindi giustificare il rifiuto di applicare alla ricorrente l'art. 4, n. 3.
paragrafo 8
La Commissione rileva che, nel determinare i programmi volontàri di consegna, basati sull'anno 1974, si è attenuta per tutte le imprese alle consegne di quell'anno e non alla capacità o alla produzione delle imprese. Comunque, la ricorrente non ha partecipato ai programmi di consegna dal luglio 1977 al giugno 1980, ma solo dal 3o trimestre del 1978. Pertanto il requisito di cui all'art. 4, n. 3, Io punto non è soddisfatto e detto comma non poteva comunque venire applicato.
paragrafo 9
La ricorrente ribatte che le condizioni poste sono illegittime e discriminatorie e che la Commissione deve applicare il n. 3, senza pretendere che dette condizioni siano soddisfatte.
paragrafo 10
Quanto all'art. 14, la ricorrente deduce che, in forza dell'art. 58, il quale prescrive di stabilire le quote equamente, esso non poteva venir applicato, in base alla produzione effettiva, ad imprese di recente costituzione, il cui normale inserimento sul mercato non era concluso: solo la capacità produttiva poteva essere determinante.
paragrafo 11
La Commissione sostiene di avere, nei confronti della ricorrente e di altre imprese, tenuto conto del grado di utilizzo della capacità come criterio di valutazione delle eventuali difficoltà particolarmente gravi che potevano derivarle. Ma poiché la decisione 2794/80/CECA ha lo scopo di limitare la produzione per adeguarla alla minore domanda, gli adeguamenti previsti all'art. 14 non devono, in via di principio, portare a quote superiori alle produzioni precedenti delle imprese, principio rispettato nella decisione 24 febbraio 1981.
paragrafo 12
La ricorrente sostiene che l'applicazione dell'art. 4, n. 3, può benissimo portare e fissare quote più elevate delle produzioni effettive precedenti.
paragrafo 13
Lo stesso deve valere per le imprese che fruiscono dell'art. 14 le quali, per definizione, si trovano in «difficoltà particolarmente gravi».
SENTENZA › In fatto › IV — La fase orale del procedimento
paragrafo 1
La ricorrente, con l'aw. André Elvinger, e la Commissione, rappresentata dal sig. Michel van Ackere, hanno svolto difese orali all'udienza del 15 settembre 1981.
paragrafo 2
L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 29 ottobre 1981.
SENTENZA › In diritto
punto 1
Con atto depositato nella cancelleria della Corte il 29 gennaio 1981, la società inglese Alpha Steel Ltd. proponeva, ai sensi dell'art. 33, 2o comma, del Trattato CECA, un ricorso volto all'annullamento della decisione individuale della Commissione 19 dicembre 1980, relativa alla fissazione delle quote di produzione della ricorrente per il primo trimestre 1981, adottata in forza della decisione della Commissione 31 ottobre 1980, n. 2794/CECA (GU L 291, pag. 1).
punto 2
La decisione generale 2794/80/CECA dispone all'art. 3, nn. 1 e 2, che le quote vengono fissate mediante applicazione del tasso di riduzione, stabilito per tutte le imprese siderurgiche della Comunità, alla produzione di riferimento calcolata per ciascuna impresa secondo le modalità previste nella suddetta decisione. Tale produzione di riferimento può tuttavia essere aumentata in circostanze particolari, qualora siano soddisfatte le condizioni contemplate dall'art. 4, ai nn. 3, 4, e 5.
punto 3
La decisione individuale 19 dicembre 1980 ha indicato determinati dati quali produzioni di riferimento, dichiarando che tali dati erano stati adeguati a norma dell'art. 4, senza precisare però, cosa risultata più tardi, che si trattava dell'art. 4, n. 3.
punto 4
Con un'altra decisione individuale del 24 febbraio 1981, successiva alla proposizione del presente ricorso, la Commissione revocava la decisione impugnata, adducendo che si era, per errore, applicato a favore della ricorrente l'art. 4, n. 3, così che la produzione di riferimento era stata fissata ad un livello troppo alto. La nuova decisione fissa le produzioni di riferimento reali ad un livello non contestato dalla ricorrente. Essa fa fruire la ricorrente delle possibilità offerte dall'art. 14 della decisione generale per il caso in cui le limitazioni della produzione o delle consegne implichino per un'impresa difficoltà particolarmente gravi, di adeguare le quote di ciascuna impresa. Conseguentemente, la Commissione, per fissare la quota di produzione, non ha applicato il tasso di riduzione alla produzione di riferimento così che la quota è uguale alla suddetta produzione. Le quote in tal modo fissate sono tuttavia meno elevate di quelle che risultano dalla decisione 19 dicembre 1980.
punto 5
In origine, il ricorso, in quanto diretto contro la decisione 19 dicembre 1980, era volto all'annullamento della suddetta decisione in base a tre mezzi, il primo dei quali era che i dati indicati dalla Commissione come produzione di riferimento non corrispondevano ai dati reali della produzione. Essi, sarebbero stati adeguati verso l'alto, ma sarebbe stato impossibile per la ricorrente stabilire in che modo tale adeguamento fosse stato effettuato.
punto 6
Dopo che la Commissione aveva adottato la decisione 24 febbraio 1981, la ricorrente completava la memoria di replica per adeguare le proprie conclusioni e chiedere l'annullamento della decisione 19 dicembre 1980, nella versione 24 febbraio 1981. Essa ha rinunciato a far valere il primo mezzo basato sull'inesattezza dei dati indicati nella decisione 19 dicembre 1980.
SENTENZA › In diritto › Sul non luogo a provvedere
punto 7
La Commissione sostiene, in limine litis, che la decisione individuale 19 dicembre 1980 è stata «annullata» e non solo adeguata dalla decisione individuale 24 febbraio 1981. Poiché la ricorrente non ha proposto un nuovo ricorso contro quest'ultima decisione, la Commissione sostiene che non vi è luogo a provvedere da parte della Corte.
punto 8
Questo mezzo non può essere accolto. La decisione 24 febbraio 1981 che, nelle more del giudizio, sostituisce una decisione precedente avente lo stesso oggetto, cioè la fissazione di una quota per il medesimo periodo, va considerata un elemento nuovo che consente alla ricorrente di adeguare le sue conclusioni e le sue difese. Sarebbe in contrasto col principio di sana amministrazione della giustizia e con quello dell'economia processuale costringere la ricorrente a proporre un nuovo ricorso dinanzi alla Corte. Sarebbe inoltre ingiusto che la Commissione potesse, per far fronte alle critiche contenute in un ricorso presentato alla Corte contro una decisione, adeguare la decisione impugnata o sostituirgliene un'altra e valersi, in corso di causa, di tale modifica o di tale sostituzione per privare la controparte della possibilità di estendere le sue conclusioni e le sue difese iniziali all'ulteriore decisione o di presentare ulteriori conclusioni o difese contro di essa.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Il mezzo rivolto contro la nuova decisione 24 febbraio 1981
punto 9
Facendo riferimento al diritto amministrativo di alcuni Stati membri, la ricorrente sostiene, anzitutto, che la Commissione non può revocare una decisione oggetto di ricorso o, quanto meno, non può sostituirla con un'altra ancora più sfavorevole per la ricorrente.
punto 10
Secondo la giurisprudenza della Corte quale risulta dalle sentenze 12 luglio 1957 (Algera, 7/56 e 3-7/57, Race. 1957, pag. 89, v. pag. 113), del 12 luglio 1962 (Hoogovens, 14/61, Race. 1962, pag. 491, v. pag. 520) e 13 luglio 1965 (Lemmerz-Werke, 111/63, Race. 1965, pag. 972, v. pag. 990), la revoca di un atto illegittimo è consentita entro un termine ragionevole e se la Commissione ha adeguatamente tenuto conto della misura in cui la ricorrente ha potuto eventualmente fare affidamento sulla legittimità dell'atto.
punto 11
Nel caso di specie, la ricorrente non ha fatto affidamento sulla legittimità della decisione, in quanto ha proposto ricorso per l'annullamento. Essa era altresì consapevole del fatto che la Commissione riteneva che la ricorrente non potesse usufruire dell'art. 4, n. 3, della decisione generale 2794/80/CECA, poiché, nelle sue memorie, ha fatto essa stessa riferimento ad uno scambio di corrispondenza su questo punto con la Commissione, che essa sapeva aver commesso un errore.
punto 12
Il ritardo della Commissione nel correggere tale errore può spiegarsi, almeno in parte, col fatto che essa doveva trattare informazioni relative ad un grande numero di imprese. La ricorrente non ha dimostrato in che cosa l'indugio sino al 24 febbraio le abbia arrecato danno. Dall'insieme delle circostanze che precedono risulta che la revoca della decisione 19 dicembre 1980 è stata effettuata entro un termine ragionevole ėd il mezzo va pertanto respinto.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Il secondo mezzo, relativo alla pretesa illegittimità della decisione generale 2794/8 O/CECA
punto 13
Dalle considerazioni che precedono consegue che le eccezioni di illegittimità sollevate contro la decisione revocata si devono ritenere altresì rivolte contro la decisione 24 febbraio 1981.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Il secondo mezzo, relativo alla pretesa illegittimità della decisione generale 2794/8 O/CECA › a) Motivazione insufficiente e violazione degli artt. 58, n. 1, e 74, del Trattato CECA
punto 14
A sostegno dell'eccezione di illegittimità, la ricorrente assume, anzitutto, che la Commissione avrebbe dovuto esaminare la necessità di adottare i provvedimenti di politica commerciale contemplati dall'art. 74 del Trattato CECA, nel tempo stesso in cui considerava la possibilità di introdurre una disciplina di quote. Il riferimento al suddetto esame avrebbe dovuto figurare nella motivazione della decisione e la sua mancanza configurerebbe una inadempienza dell'obbligo di motivare. Inoltre la necessità di'adottare provvedimenti in merito alle importazioni sarebbe indiscutibile ed il fatto di non averne disposti, pur introducendo le quote di produzione, costituirebbe una violazione degli artt. 58 e 74 del Trattato CECA.
punto 15
Dalla lettera dell'art. 58 emerge che la Commissione può «per quanto necessario» prendere provvedimenti a norma dell'art. 74, nonché ogni altro eventuale provvedimento ai sensi dell'art. 58. La valutazione della necessità di tali provvedimenti spetta alla Commissione, salvo restando il controllo, da parte della Corte, della legittimità dell'esercizio di tale potere.
punto 16
A questo proposito, va sottolineato che la ricorrente non ha addotto alcun elemento a sostegno della sua tesi secondo cui la Commissione avrebbe abusato del suo potere discrezionale. Al contrario, già prima dell'istituzione del sistema delle quote, la Commissione aveva preso dei provvedimenti per il controllo del livello dei prezzi e del volume delle importazioni di prodotti siderurgici da paesi terzi. Essa ha, in particolare, fissato un prezzo base, concluso accordi coi paesi terzi e adottato provvedimenti di vigilanza. Quando ha emanato la decisione 2794/80/CECA, essa ha ulteriormente rafforzato tale controllo e rivisto i prezzi base. Secondo i dati forniti dalla Commissione, il livello delle importazioni si è peraltro abbassato tra il 1977 ed il 1979 e tale tendenza si è protratta prima e dopo l'introduzione del sistema delle quote.
punto 17
Non si può quindi far carico alla Commissione di non essersi adeguatamente battuta contro le importazioni da paesi 1erzi. Va altresì sottolineato che, nelle trattative con i paesi terzi, la Commissione deve sormontare difficoltà non trascurabili in quanto la CECA è prevalentemente esportatrice d'acciaio; pertanto, essa deve ad un tempo garantire la continuità delle esportazioni comunitarie e tentare di arginare le importazioni nella Comunità; se avesse adottato decisioni restrittive non concordate con i paesi terzi, avrebbe potuto provocare da parte di questi provvedimenti di ritorsione nocivi agli interessi comunitari.
punto 18
Per quanto riguarda la motivazione della decisione 2794/80/CECA, la Commissione deve enunciare in modo anche sommario, ma chiaro e conferente, i principali punti di fatto e di diritto sui quali essa è basata e che servono a far comprendere il ragionamento che la Commissione ha seguito (sentenza 4 luglio 1963, Repubblica federale di Germania e/Commissione, 24/62, Race. 1963, pag. 129). Non è tuttavia necessario che la Commissione ribatta a tutte le obiezioni che sarebbe possibile fare contro la decisione (sentenza 20 marzo 1957, Geitling e/Alta Autorità, 2/56, Race. 1957, pag. 9). Non si può neppure pretendere che essa indichi i motivi per cui si è astenuta dall'adottare provvedimenti diversi da quelli indicati nella decisione e che avrebbe potuto adottare nell'ambito dei suoi poteri discrezionali.
punto 19
Non era pertanto necessario che la Commissione facesse richiamo nella motivazione della decisione al fatto che aveva preso in esame la possibilità di adottare i provvedimenti contemplati dall'art. 74 del Trattato CECA. Conseguentemente, l'asserita violazione di forme essenziali è infondata.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Il secondo mezzo, relativo alla pretesa illegittimità della decisione generale 2794/8 O/CECA › b) Violazione dell'art. 58, n. 2, del Trattato CECA
punto 20
Secondo la ricorrente, la decisione generale non è compatibile con l'art. 58, n. 2, del Trattato CECA, ai sensi del quale le quote vanno stabilite «equamente». Essa critica la decisione sotto tre profili che vanno esaminati separatamente.
punto 21
La ricorrente fa carico alla decisione generale di prendere come riferimento il periodo dal luglio 1977 al giugno 1980, il che porrebbe in svantaggio le imprese che hanno iniziato a produrre solo nel periodo considerato o la cui capacità di produzione è stata sfruttata solo parzialmente nel suddetto periodo. Inoltre il sistema di calcolo in base alla produzione effettiva avvantaggerebbe le imprese che hanno prodotto troppo in passato. Sarebbe stato più equo fissare le quote facendo riferimento alla capacità produttiva delle imprese.
punto 22
Il mezzo è infondato. Va infatti notato che l'art. 58, n. 2, del Trattato non limita la libertà della Commissione in merito alla scelta della base che serve a determinare equamente le quote, in una data situazione economica. Dai chiarimenti forniti in corso di causa risulta essere incontestabile che il criterio della produzione effettiva delle imprese può costituire una base equa ai sensi dell'art. 58, n. 2. Tale criterio, infatti, così come è adeguato dall'art. 4 della decisione 2794/80, rappresenta, in primo luogo, una base di valutazione obiettiva in quanto evita le incertezze inerenti alla valutazione di un dato in parte presunto quale la capacità produttiva; e consente, in secondo luogo, di ridurre la produzione globale senza per questo modificare le posizioni rispettive sul mercato delle imprese.
punto 23
Secondo la ricorrente, è giustificato modificare le posizioni rispettive sul mercato delle imprese sovvenzionate dallo Stato che lavorano ad alto tasso di utilizzo con impianti vetusti e personale numeroso, e delle altre imprese che adottano criteri di redditività. Senza entrare nel merito di questo argomento, basta constatare che l'art. 58 non è volto a risolvere le distorsioni della concorrenza dovute alle sovvenzioni statali, nei confronti delle quali la Commissione dispone di altri mezzi d'azione.
punto 24
Non si può neppure fare carico alla Commissione di aver adottato il periodo luglio 1977 — giugno 1980 come periodo di riferimento. La possibilità per le imprese che vengano fissate quote calcolate in base ai risultati migliori di quel periodo non costituisce una discriminazione nei confronti di imprese i cui impianti recenti non erano ancora pienamente operativi nel luglio del 1977. Se le quote loro attribuite in conseguenza di ciò le mettono in difficoltà, esse possono rivolgere alla Commissione una domanda di adeguamento ai sensi dell'art. 14 della decisione generale. Il suddetto articolo è una clausola equitativa, la cui utilità ed il cui valore non possono venire contestati, e che permette, se del caso, di effettuare un'adeguata correzione degli effetti delle altre disposizioni della decisione generale.
punto 25
Infine, la ricorrente critica in particolare l'art. 4, n. 3, della decisione generale 2794/80/CECA, concepito, secondo lei, per favorire una impresa ben precisa e che discriminirebbe le nuove imprese il cui programma di produzione non ha potuto essere basato sull'anno 1974.
punto 26
Tale assunto è infondato. Un trattamento diverso non è discriminatorio se è relativo ad una situazione diversa, la quale giustifica obiettivamente una differenza di trattamento.
punto 27
Nel caso specifico, l'art. 4, n. 3, della decisione generale è destinato a tener conto della situazione di alcune imprese particolarmente svantaggiate dall' aver partecipato volontariamente al programma di consegne. Per le suddette imprese, infatti, a differenza di quelle i cui impianti sono stati resi operativi più tardi e per le quali la fissazione del programma di consegne è stato basato sulla capacità produttiva, il programma di consegna è stato basato sulla produzione effettiva e non teneva conto degli impianti non ancora resi operativi.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Il secondo mezzo, relativo alla pretesa illegittimità della decisione generale 2794/8 O/CECA › c) Violazione del principio «nulla poena sine lege» e del legittimo affidamento
punto 28
La ricorrente critica il fatto che il beneficio dell'art. 4, n. 3, della decisione generale sia riservato alle imprese che hanno partecipato ad un programma volontario di consegne. Il che corrisponderebbe ad attribuire ex post carattere obbligatorio a provvedimenti che obbligatori non erano e violerebbe in tal modo il principio «nulla poena sine lege» e quello del legittimo affidamento degli amministrati. La ricorrente solleva la medesima censura in merito al n. 4 dello stesso articolo, il cui beneficio viene riservato alle imprese che non hanno prescisso da un parere negativo della Commissione in materia d'investimenti.
punto 29
Il mezzo va respinto. L'art. 4, n. 3 della decisione generale 2794/80/CECA è diretto a compensare gli svantaggi subiti dalle imprese che rientrano nel suo campo d'applicazione. Ciò non costituisce affatto una sanzione nei confronti delle altre imprese e non si può quindi ritenere che tale disposizione violi il principio «nulla poena sine lege».
punto 30
La Commissione non ha neppure violato il principio del legittimo affidamento degli amministrati. Le imprese che non hanno partecipato ai programmi volontari di consegna non potevano legittimamente aspettarsi di continuare a godere, dopo l'introduzione della disciplina di quote, del loro vantaggio nella concorrenza rispetto alle imprese che avevano partecipato ai suddetti programmi.
punto 31
In quanto si riferisce all'art. 4, n. 4, della decisione generale, il mezzo non può essere accolto poiché la ricorrente non sostiene e non potrebbe sostenere, che avrebbe dovuto fruire di un adeguamento della quota a tale titolo.
SENTENZA › In diritto › Nel merito › Terzo mezzo, relativo alla nullità della decisione individuale per violazione della decisione generale 2794/80/CECA
punto 32
La ricorrente sostiene che la Commissione avrebbe dovuto accordarle il beneficio di cui all'art. 4, n. 3, della decisione generale 2794/80/CECA, il quale richiede che l'impresa abbia partecipato dal luglio 1977 al giugno 1980 ai programmi di consegna stabiliti dalla Commissione e che la fissazione del programma per tale impresa fosse basato sull'anno 1974. Al fine di attribuire un significato al suddetto comma, la fissazione del programma di consegna per le imprese i cui impianti non erano o erano solo in parte operativi nel 1974 dovrebbe considerarsi basata su quell'anno, poiché i programmi sarebbero stati fissati con riferimento alla situazione generale di quel settore dell'industria per quell'anno.
punto 33
Ammettere questa tesi significherebbe non già interpretare, bensì modificare un testo chiaro e non ambiguo. Comunque, anche se si ammettesse la sua tesi, la ricorrente non soddisferebbe l'insieme delle condizioni del n. 3, il quale richiede non solo che il programma di consegna dell'impresa sia stato basato sull'anno 1974, ma anche che l'impresa abbia partecipato ai programmi di consegna dal luglio 1977 al giugno 1980; infatti la ricorrente ha partecipato ai programmi di consegna solo dal terzo trimestre del 1978. La Commissione, pertanto, ha correttamente applicato la disposizione di cui trattasi, negando alla ricorrente il beneficio dell'adeguamento previsto dall'art. 4, n. 3, della decisione generale.
punto 34
La ricorrente deduce altresì che la Commissione avrebbe dovuto applicare l'art. 14 della decisione generale tenendo conto della capacità produttiva e non della produzione effettiva ed accordarle una quota più elevata. La Commissione ha effettivamente, con decisione 24 febbraio 1981, concesso un aumento di quota per il primo trimestre del 1981. Tenuto conto del grado di utilizzo della capacità produttiva della ricorrente, ha riportato a zero il tasso di riduzione in modo che la quota fosse uguale alla produzione di riferimento, ma ha ritenuto che gli adeguamenti di cui all'art. 14 non dovessero, in linea di principiò, portare a quote superiori alle produzioni precedenti ed ha quindi ritenuto di non poter procedere ad un aumento più rilevante della quota della ricorrente.
punto 35
Alla luce delle informazioni fornite dalla Commissione è risultato che la ricorrente ha usato solo una parte della sua quota per il primo trimestre del 1981. All'udienza, la ricorrente ha sostenuto che l'attribuzione di quote ha un'ulteriore influenza sul nuovo sistema di quote deciso dalla Commissione per il periodo successivo al giugno 1981, poiché le quote vengono calcolate, in parte, in base alle quote concesse sotto il regime precedente. Essa avrebbe quindi interesse a conservare il diritto alla quota più alta possibile per poter trarre vantaggio da un miglioramento del mercato.
punto 36
Se, in futuro, la situazione del mercato consentirà alla ricorrente di produrre e di vendere una maggiore quantità di prodotti siderurgici, essa potrà proporre alla Commissione una domanda di adeguamento ai sensi della normativa in vigore e spetterà allora alla Commissione il decidere, tenendo conto del complesso degli elementi di cui dispone, compreso il grado di utilizzo della capacità produttiva della ricorrente. Stando così le cose, per quanto riguarda il periodo per cui è causa, il rifiuto della Commissione di concedere alla ricorrente una quota più alta non reca danno alla stessa.
punto 37
Inoltre, l'art. 14 della decisione generale consente un adeguamento delle quote se le limitazioni imposte implicano per l'impresa difficoltà particolarmente gravi. Nella presente fattispecie, il fatto che la produzione effettiva della ricorrente si sia collocata ad un livello molto basso durante tutto il periodo esaminato, dimostra che le difficoltà attuali in cui si trova la ricorrente non sono affatto determinate dal sistema di quote. Va aggiunto che lo scopo dell'art. 14 non è di consentire ad una impresa di far calcolare le sue quote per i periodi successivi su base fittizia.
punto 38
Il mezzo va pertanto disatteso.
SENTENZA › In diritto › Sulle spese
punto 39
A norma dell'art. 69, § 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese.
punto 40
Tuttavia, ai sensi del § 3 del medesimo articolo, la Corte può condannare una parte, anche se non soccombente, a rimborsare all'altra le spese che le ha causato e che la Corte riconosce come superflue o defatigatorie.
punto 41
La Commissione ha riconosciuto la fondatezza del primo motivo invocato dalla ricorrente, adottando la decisione individuale 24 febbraio 1981, nelle more del giudizio dinanzi alla Corte.
punto 42
Appare quindi equo che la Commissione sopporti una parte delle spese sostenute dalla ricorrente, spese che avrebbero potuto essere evitate se la Commissione avesse adeguatamente motivato la sua prima decisione.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE
dichiara e statuisce:
1o Il ricorso è respinto;
2o La Commissione sopporterà un terzo delle spese sostenute dalla ricorrente. Per il resto, ciascuna delle parti sopporterà le proprie spese.
Firme
Mertens de Wilmars
Bosco
Touffait
Due
Pescatore
Mackenzie Stuart
O'Keeffe
Koopmans
Everling
Chloros
Grévisse
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 3 marzo 1982.
Il cancelliere
P. Heim
Il presidente
J. Mertens de Wilmars