Sez. L, Sentenza n. 11769 del 13/11/1995 (Rv. 494629 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE | Pensione supplementare ex art. 5 legge n. 1338 del 1962 - Calcolo - Disciplina - Riferimento alle norme vigenti all'epoca della maturazione del diritto - Conseguenze - Maturazione del diritto nella vigenza della legge n. 297 del 1982 - Nuovo metodo di determinazione della retribuzione pensionabile ex art. 3 legge. ult. cit. - Rilevanza - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - MISURA - IN GENERE
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 a favore dei titolari di pensione a carico di trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve escludersi la rilevanza delle norme vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, dovendosi invece fare riferimento a quelle dell'epoca della maturazione del diritto, che si verifica a seguito della presentazione della domanda e non con il compimento dell'età pensionabile, come accade per la pensione di vecchiaia. In particolare, in caso di maturazione del diritto nella vigenza della legge n. 297 del 1982, la retribuzione pensionabile va determinata in base alla disposizione dettata dal relativo art. 3, poiché il rinvio operato dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981 - che ha esteso il criterio di computo cosiddetto retributivo alla pensione supplementare - alle norme previste per le pensioni autonome va inteso come rinvio dinamico, che rende rilevante anche per le pensioni supplementari il nuovo metodo di determinazione della retribuzione pensionabile dettato dal citato art. 3. Tuttavia, quando, non è noto l'importo delle retribuzioni corrispondenti ai versamenti accreditati (nella specie anteriori al 1968), le stesse devono essere ricavate con il metodo indiretto indicato dall'art. 5, sesto comma, del D.P.R. n. 488 del 1968, utilizzando i dati contenuti nella tabella C allegata a detto decreto (ampliati ma non modificati dalla tabella E annessa al D.L. n. 402 del 1981, convertito nella legge n. 537 del 1981).
Riferimenti normativi: Legge 12/08/1962 num. 1338 art. 5 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 5 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 155 art. 7, Legge 26/09/1981 num. 537 CORTE COST., Decreto Legge 29/07/1981 num. 402 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 art. 3 CORTE COST., DPR 27/04/1968 num. 488 art. 12
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)