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Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 15/05/1991 (Rv. 472178 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere | Attività di coltivazione della terra - Svolgimento con abitualità e continuazione, ma non professionalmente - Qualifica di coltivatore diretto - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1991-05-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472178-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - In genere

La qualifica di coltivatore diretto ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione e di riscatto di cui alla legge 26 maggio 1965 n. 590 va riconosciuto anche a chi, avendo un'altra attività lavorativa principale, svolga tuttavia con abitualità e continuativamente, anche se non professionalmente, attività di coltivazione manuale della terra, prevalentemente con lavoro proprio o dei componenti della sua famiglia, traendo da tale attività un reddito, anche se secondario.

Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)