Sez. L, Sentenza n. 5962 del 11/11/1982 (Rv. 423710 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PERSONALE DI GRANDI MAGAZZINI - CASSIERE FACENTI USO DI REGISTRATORI ELETTRICI DI CASSA E ADDETTI AL FUNZIONAMENTO E ALLA MANOVRA DEGLI ASCENSORI E SCALE MOBILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INCLUSIONE - CASSIERE, COMMESSI, CAPI SETTORI E ASSISTENTI DI SERVIZIO CHE DEI PREDETTI MEZZI DI TRASPORTO FANNO USO OCCASIONALE AL PARI DEI CLIENTI - OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - SOGGETTI - PERSONE ASSICURATE - PERSONALE DI GRANDI MAGAZZINI - CASSIERE FACENTI USO DI REGISTRATORI ELETTRICI DI CASSA E ADDETTI AL FUNZIONAMENTO E ALLA MANOVRA DEGLI ASCENSORI E SCALE MOBILI - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - INCLUSIONE - CASSIERE, COMMESSI, CAPI SETTORI E ASSISTENTI DI SERVIZIO CHE DEI PREDETTI MEZZI DI TRASPORTO FANNO USO OCCASIONALE AL PARI DEI CLIENTI - OBBLIGO DELLA ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI - ESCLUSIONE.*
La previsione dell'art. 1 quarto comma, del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - sull'obbligatorietà dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro delle persone "addette a macchine mosse non direttamente dalla persona che ne usa, ad apparecchi a pressione, ad apparecchi e impianti elettrici o termici, nonché delle persone comunque occupate in opifici, laboratori o in ambienti organizzati per lavori, opere e servizi, i quali comportino l'impiego di tali macchine, apparecchi o impianti" - si riferisce, nella sua prima parte, a coloro che sono addetti strettamente al funzionamento dei meccanismi predetti, di cui è presunta la pericolosità, e, nella sua seconda parte, a coloro che, nell'Esercizio professionale di attività manuale, sono con gli stessi meccanismi in contatto sistematico ed abituale, anche se non continuativo, esponendosi così al rischio specifico dell'uso di essi. Consegue che, per il personale di un grande magazzino, l'Obbligo assicurativo mentre sussiste per le cassiere, in relazione all'uso professionale dei registratori elettrici di cassa, e per gli addetti al funzionamento e alla manovra degli ascensori e delle scale mobili, non sussiste per gli altri dipendenti (commessi, cassiere, capi settore e assistenti di servizio) che di tali mezzi di trasporto, per sè non pericolosi, fanno uso con la stessa occasionalità dei clienti. (contra 525/82, mass n 418234; (contra 3284/80, mass n 407086, nell'ultima parte; (contra 1425/79, mass n 397746; (contra 132/79, mass n 396193; (contra 4044/81, mass n 414699).*
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)