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Sez. 2 - , Ordinanza n. 18198 del 05/07/2019 (Rv. 654469 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Opposizione ad ordinanza prefettizia - Legittimazione passiva - Prefetto - Sussistenza - Conseguenze in tema di legittimazione attiva a proporre ricorso per cassazione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654469-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della l. n. 689 del 1981 identifica nell'autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione, e tale legittimazione rimane ferma, in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio e, dunque, anche in caso di impugnazione. Ne deriva che quando oggetto dell'opposizione sia un'ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto il quale, benché organo periferico del Ministero dell'Interno, agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione. (Principio affermato in relazione al riconosciuto difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Interno a resistere, con controricorso, al ricorso per cassazione proposto avverso una sentenza pronunziata dal tribunale, in grado di appello, nei confronti del Prefetto, quale autorità che aveva partecipato, altresì, al primo grado di lite).

Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)