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Sez. 1, Sentenza n. 1091 del 09/02/1999 (Rv. 523068 - 01)

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE | Ordinanza - Ingiunzione prefettizia - Opposizione ed eventuale impugnazione per Cassazione della sentenza pretorile - Legittimazione passiva del Prefetto e non dal Ministro dell'Interno - Sussistenza.
Stato
decisa il 1999-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523068-01

SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IMPUGNAZIONE

In tema di sanzioni amministrative, l'art. 23 della legge 24 nov. 1981, n. 689 identifica nella autorità che ha emesso l'ordinanza la parte passivamente legittimata nel giudizio di opposizione e tale legittimazione rimane ferma in difetto di una diversa previsione normativa, nel corso dell'intero giudizio anche in caso di impugnazione. Ne deriva, che quando oggetto dell'opposizione sia una ordinanza prefettizia, la legittimazione processuale (attiva e passiva) spetta al Prefetto, il quale benché organo periferico del Ministero dell'Interno agisce nell'ambito di una specifica autonomia funzionale, con l'ulteriore conseguenza che, in deroga alle comuni regole sulla rappresentanza dello Stato, soltanto lo stesso Prefetto, ma non anche il Ministro dell'Interno, è legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale il Pretore ha provveduto sull'opposizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)