Sez. 1, Sentenza n. 18168 del 16/08/2006 (Rv. 592193 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE | Assegno bancario emesso senza l'autorizzazione dell'istituto trattario - Sanzione amministrativa pecuniaria - Giudizio di opposizione - Legittimazione passiva - Prefetto - Sussistenza - Legittimazione del Ministero dell'Interno - Esclusione.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - DEPENALIZZAZIONE DI DELITTI E CONTRAVVENZIONI - IN GENERE
Nel giudizio di opposizione avverso i provvedimenti sanzionatori per violazioni della disciplina relativa agli assegni bancari e postali (artt. 28 e 29 del d.lgs. n. 507 del 1999, che hanno sostituito gli artt. 1 e 2 della legge n. 386 del 1990), unico legittimato passivo è il Prefetto, non soltanto per il giudizio di primo grado, ma per l'intero arco del processo. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza emessa all'esito del giudizio di opposizione svoltosi nei confronti del Prefetto).
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 15/12/1990 num. 386 art. 1, Legge 15/12/1990 num. 386 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 28, Decreto Legisl. 30/12/1999 num. 507 art. 29 PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)